Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31686 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10724-2017 proposto da:

P.D., nella qualità di socia della T.L. E G.

P.D. G.V. E PI.LO. SOC. DI FATTO, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA DUOMO 348, presso lo studio dell’avvocato OLGA PORTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO DE LUISE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6449/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6449/2016 depositata il 26.10.2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della società di fatto corrente tra T.L., T.G., P.D., G.V. e Pi.Lo. – recante determinazione di maggiori imposte per l’anno 2008 – a ragione del fatto che detta società aveva omesso la dichiarazione dei redditi, cui pure era tenuta, in relazione al reddito realizzato con l’attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici.

P.D. proponeva ricorso avverso il predetto atto impositivo, del quale lamentava l’illegittimità per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell’onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva.

Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR.

Per la cassazione della sentenza sopra menzionata la contribuente propone ricorso, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1)”Violazione di legge e/o mancata o errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e della circolare G. d. F. 29.12.2008 n. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4"; 2)”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 e della circolare G. d. F. 29.12.2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"; 3)”Violazione di legge e/o mancata applicazione dell’art. 2247 c.c. e quindi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4"; 4)”Nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

– Premesso che la controversia ha per oggetto atto impositivo concernente reddito tassabile ai fini Irpef, Irap ed Iva a carico dei soci di società di fatto, tra i quali l’odierna parte ricorrente, osserva il collegio – in via preliminare – che una siffatta controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261/2018; n. 24025/2018), con la conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, i quali sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).

– Atteso che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, sul ricorso deve pronunciarsi il collegio rilevando che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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