LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9931-2020 proposto da:
A.U., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO ASARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 347/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 347/2020 pubblicata il 28-2-20 la Corte D’Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da A.U., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché temeva di essere ucciso dai familiari di un apprendista deceduto nell’incendio verificatosi nel negozio di scarpe dove il ricorrente lavorava, essendo egli stato ingiustamente accusato di aver provocato quell’incendio, nonché perché temeva di essere ucciso dai proprietari dei negozi ai quali l’incendio si era propagato.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con i motivi primo e secondo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, censura il giudizio di non credibilità della vicenda narrata, e principalmente del fatto che egli si fosse trasferito a Kano, assume che la Corte di merito non abbia valutato la situazione di violenza indiscriminata del Paese d’origine, richiama il sito “viaggiare sicuri”, da cui è dato desumere il rischio di episodi di violenza o rapimenti con finalità terroristiche e a scopo estorsivo, essendo sconsigliati viaggi a Kano. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, per non avere la Corte d’appello considerato il valido percorso di integrazione intrapreso dal richiedente e il fatto che egli sia stato in Libia, dove assume di essere rimasto in prigione per 2 anni e 4 mesi. Deduce di aver vissuto in Libia per un lasso di tempo apprezzabile e richiama la situazione di violenza in Libia che risulta dal sito “viaggiare sicuri”. Con il quarto motivo si duole del fatto che non sia stato disposto il suo interrogatorio libero al fine di valutare meglio la credibilità delle sue dichiarazioni.
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, in quanto le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, difettano di specificità e non si confrontano con il decisum.
4.1. Quanto al giudizio di non credibilità, la Corte di merito ha motivatamente escluso l’attendibilità del narrato, in particolare circa la sua permanenza nella città di Kano, di cui non aveva saputo fornire specifici riscontri, ed ha rilevato che l’appellante non aveva indicato quali concrete circostanze avrebbe potuto chiarire in sede di interrogatorio. A fronte di tali affermazioni, il ricorrente non si confronta con il decisum, si limita a riproporre la propria versione dei fatti e a dolersi del fatto che non sia stato disposto il suo interrogatorio libero (quarto motivo), senza affermare di aver allegato nei giudizi di merito quali fatti concreti e decisivi avrebbe potuto chiarire. In base all’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).
4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella città di Aba e nella regione sudorientale da cui proviene il ricorrente, il quale censura genericamente quell’accertamento fattuale, facendo, peraltro, principale riferimento alla città di Kano e, quindi, ancora una volta, senza confrontarsi con il decisum. Il ricorrente, infatti, deduce la situazione di insicurezza ed instabilità diffusa del Paese, richiamando notizie relative agli attacchi di Boko Haram, concentrati nel nord-est della Nigeria e nella città di Kano, riportate sul sito web “viaggiaresicuri.it”, che non rientra tra le fonti di informazione utilizzabili ai fini che qui interessano, in considerazione degli scopi informativi perseguiti con quel sito e del pubblico a cui è rivolto (Cass. n. 20334/2020), nonché richiamando un report Easo di cui non indica la data (pag.6 ricorso), senza neppure precisare di avere indicato quelle fonti nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 29056/2019).
4.3. Circa la domanda di protezione umanitaria, occorre precisare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, afferma di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). In particolare il ricorrente si limita a svolgere astratte considerazioni sulle violazioni dei diritti umani e sulle precarie condizioni di vita in Nigeria e non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua dedotta integrazione nel territorio italiano, a fronte dell’affermazione della Corte di merito secondo cui non era dimostrato un suo adeguato grado d’integrazione (pag. n. 5 della sentenza impugnata, in cui si dà conto di brevi periodi di lavoro, all’esito della valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel suo Paese).
4.4. Difetta di autosufficienza la doglianza riferita al Paese di transito, non menzionata nella sentenza impugnata, atteso che il ricorrente non indica quando, come e dove, nel corso del giudizio d’appello, abbia chiesto la valutazione della situazione della Libia (Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 16347/2018).
5. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021