LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13093-2019 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2075/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 3 ottobre 2018, la Corte di appello di Ancona respinse il gravame di M.L., nativo del Gambia, contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 28 settembre 2017, resa dal tribunale di quella stessa città, reiettiva del ricorso da lui proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma 2 – Sezione di Ancona che gli aveva negato il diritto allo status di rifugiato, o alla protezione sussidiaria, o, alla protezione umanitaria.
1.1. In sintesi, quella corte, proprio alla stregua di quanto riferito dal richiedente in ordine alle ragioni (esclusivamente economiche) della sua migrazione, ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in suo favore, delle suddette forme di protezione.
2. Avverso la menzionata sentenza M.L. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo – rubricato “violazione e/ o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – critica la sentenza impugnata, assumendo (cfr. pag. 3-4 del ricorso) che: i) “La Corte di Appello di Ancona ha concluso per la insussistenza dei requisiti per la protezione internazionale, sia essa sussidiaria, sia umanitaria”; ii) “la decisione della Corte si è fondata solamente sui verbali di audizione della Commissione Territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado. Il Giudicante, quindi, ha omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente la protezione internazionale nonchè ponendolo nella condizione di fornire, in maniera chiara ed esaustiva, le proprie argomentazioni, deduzioni ed i mezzi probatori”; iii) “risulta evidente come la motivazione (di primo grado. Ndr) abbia palesato delle evidenti lacune che il Giudice ha ritenuto esentato dal colmare. In realtà è compito precipuo del giudice istruttore, in caso di lacune, di attivare le autorità competenti per il reperimento dei documenti”. Soggiunge, infine, di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali”.
1.1. Il secondo motivo – recante “violazione e/ o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – critica la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la vicenda narrata dall’odierno ricorrente inidonea a sorreggere la sua richiesta di protezione e ciò anche alla stregua dell’attuale situazione socio politica del Gambia.
2. Tali motivi, esaminabili congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili.
1.1.2. Invero, le argomentazioni riportate nel primo di essi risultano affatto prive di collegamento con quanto è dato leggere nella motivazione della decisione oggi impugnata, che in nessun modo ha messo in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni di M.L. quanto alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese di origine.
1.1.3 In quello stesso motivo, peraltro, il ricorrente aggiunge di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti in ordine alle motivazioni ed alle circostanze che hanno determinato la sua migrazione, “essendo tali argomenti trattati compiutamente ed adeguatamente dimostrati nel precedente gradi di giudizio, i cui atti sono parte del fascicolo depositato nei fascicoli processuali” (cfr. pag. 4 del ricorso). In tal modo, però, egli ha omesso, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali si fonda il motivo di ricorso. Infatti, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 30889 del 2018; Cass. n. 19048/2016).
2. Il tenore letterale del secondo motivo, invece, mostra di non considerare minimamente quanto analiticamente affermato dalla corte distrettuale per respingere la richiesta di protezione sussidiaria dell’odierno ricorrente, anche alla stregua della descritta, attuale situazione socio politica del Gambia, delle cui fonti informative è stata altresì fornita specifica indicazione. La doglianza invoca, essenzialmente, alcuni precedenti giudiziali di merito e conclude nel senso che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, quella narrata da M.L. non può essere in alcun modo ricondotta ad una mera vicenda di natura privata.
2.1. Così argomentando, però, il ricorrente oblitera totalmente che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.L. al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021