Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31705 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16520-2020 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3525/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – I.D. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 18 marzo 2020 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, oltre che dell’art. 6 CEDU e del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale omesso di disporre una nuova audizione del ricorrente, come richiesta, in assenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. immigrazione, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, per avere il Tribunale di Milano rigettato la domanda di protezione umanitaria senza avere indagato se la vulnerabilità potesse discendere da un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312).

Tale indicazione nel caso di specie totalmente carente.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Si tratta difatti di considerazioni di ordine generale sulla protezione umanitaria, senza il benché minimo cenno ad un’ipotetica condizione di individuale vulnerabilità del richiedente, senza alcuna analisi del contenuto del provvedimento impugnato, tra l’altro soffermatosi sul problema della comparazione tra la condizione di partenza e quella realizzatasi in Italia.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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