Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31706 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31977-2019 proposto da:

BMW BANK GMBH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUSCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SAS DI G.G.M. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1813/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

La curatela del fallimento della ***** s.a.s. e del socio accomandatario, G.G.M., convenne innanzi al Tribunale di Trani la BMW Financials Services Italia s.p.a.- oggi BMW Bank Gmbh – chiedendo: di accertare l’inefficacia, ex art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, nei confronti della massa dei creditori della ***** sas, del pagamento della somma di Euro 43.545,11 eseguito il 28.7.2010 dalla terza Baldassarre Motor s.r.l. per conto della società fallita, a favore della suddetta convenuta, per l’estinzione di alcuni finanziamenti; per l’effetto, di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma alla curatela.

Con sentenza del 2016, il Tribunale rigettò la domanda, dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla chiamata in causa della Baldassarre Motors s.r.l., osservando che: il pagamento impugnato aveva estinto debiti scaduti della società fallita nei confronti della BMW FSI s.p.a., come emerso dalla comparsa di costituzione della Baldassarre Motors, laddove era spiegato che con il pagamento in questione erano stati estinti i finanziamenti in base ad un accordo preliminare con il socio accomandatario della società fallita; tale circostanza era stata confermata dai documenti prodotti dalla terza chiamata in causa; non era però emerso che la Baldassarre fosse a sua volta debitrice della società fallita;

dagli atti emergeva, in sostanza, l’esistenza di un accollo “allo scoperto”, ovvero una delegazione di pagamento, atto da ritenere però non revocabile in quanto, non permettendo la rivalsa del delegato verso il delegante, non vi era lesione della par condicio creditorum.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la curatela fallimentare, che la Corte territoriale, con sentenza del 29.8.19, ha accolto, osservando che: il pagamento del terzo aveva estinto un debito con denaro del fallito; la curatela aveva provato che la BMW avesse avuto conoscenza dello stato d’insolvenza della ***** s.a.s., attraverso vari indizi: l’aver quest’ultima società sottoscritto in precedenza con la BWM FSI ulteriori contratti di finanziamento aventi ad oggetto l’acquisto di altro veicolo, per i quali essa aveva presentato domanda d’insinuazione al passivo; nel corso del 2010 i dipendenti della ***** s.a.s. si erano ridotti da 9 a 2, mentre nel 2009 la stessa società aveva chiuso 2 unità locali su tre; la situazione presso la CRIF evidenziava ritardi nei pagamenti nei confronti di istituti di credito.

BMW ricorre in cassazione con due motivi.

La curatela resiste con controricorso.

RITENUTO

che:

Il primo motivo deduce error in judicando e errata interpretazione per aver la Corte d’appello ritenuto di presumere l’esistenza di un debito della Baldassarre Motors s.r.l. nei confronti della società poi fallita, ricostruendo le vicende di causa in termini di “conto-vendita” piuttosto che di permuta e ritenendo che la stessa Baldassarre Motors s.r.l. fosse debitrice della fallita.

Il secondo motivo deduce omessa o contraddittoria motivazione per aver la Corte territoriale affermato che la BMW avrebbe avuto un potere di controllo in ordine alla situazione economica della ***** s.r.l..

Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo, va osservato che la ricorrente, seppur abbia dedotto genericamente la violazione o la cattiva interpretazione di una norma ermeneutica, tende a ribaltare l’interpretazione dei fatti fornita dal giudice d’appello in ordine alla complessa questione dei rapporti intercorsi tra la società fallita e la Baldassarre Motors s.r.l., quale soggetto che aveva eseguito il pagamento impugnato a favore della BMW per conto della ***** s.a.s.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, sui dedotti vizi di motivazione. Invero, la Corte d’appello non ha omesso alcuna pronuncia, motivando ampiamente sulla questione dell’obbligo gravante sulla BMW di esercitare un controllo sullo stato patrimoniale del proprio cliente mediante la richiesta di documentazione, quale il bilancio e gli atti allegati. Quanto all’asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa la suddetta questione dell’obbligo di verifica della situazione patrimoniale della ***** s.a.s., la doglianza deduce un vizio non declinabile ratione temporis per l’intervenuta riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3.600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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