Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31709 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10263-2020 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato l’avv.to GIUSEPPE GIAMMARINO;

dal quale è rappres. e difeso, con procura special in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4456/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 10.7.2018, il Tribunale di Napoli rigettò il ricorso proposto da A.W., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quelle sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza del 13.9.19, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposto da A.W., osservando che: le dichiarazioni del ricorrente non erano inattendibili e che, in ogni caso, non apparivano configurabili atti di persecuzione di matrice religiosa; l’impugnazione era generica sulle fattispecie di protezione sussidiaria, di cui all’art. 14, lett. a) e b); dalle fonti esaminate non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non erano configurabili condizioni di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

A.W. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, pur sussistendo in Nigeria una situazione di grave instabilità socio-politica della regione di provenienza del ricorrente, con pericolo di danni gravi, come desumibile dalle fonti esaminate.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo la Corte d’appello considerato, ai fini della protezione umanitaria, che il ricorrente aveva avviato un percorso d’integrazione sociale e lavorativa ormai da anni, anche creando rapporto di amicizia con italiani in ordine al suo inserimento sociale, né era stata esaminata la situazione della Nigeria.

Il terzo motivo denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanza, ovvero apparenza della motivazione.

Il quarto motivo denunzia la violazione dell’art. 10 Cost., per non aver la Corte territoriale riconosciuto la protezione internazionale, limitandosi ad una valutazione parziale della situazione della Nigeria e del paese di transito.

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti circa la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, sulla base dell’esame delle fonti aggiornate.

Il secondo motivo, sulla protezione umanitaria, è infondato avendo la Corte territoriale escluso ogni condizione di vulnerabilità, in mancanza di chiare allegazioni del ricorrente il quale, peraltro, non ha trascritto il motivo d’appello sulla questione.

Il terzo motivo è inammissibile avendo la Corte territoriale chiaramente ed ampiamente motivato la decisione impugnata. Il quarto motivo è parimenti inammissibile perché alquanto generico, diretto in sostanza a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello sui presupposti della protezione internazionale circa le persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito e la credibilità di quest’ultimo.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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