Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31710 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13710-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato MARCO GIORGETTI dal quale è rappres. e difeso, con procu DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. cronologico 4114/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

Con sentenza del 2.4.2020 il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da A.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili; dalle fonti esaminate non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non erano configurabili condizioni di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

A. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 8, lett. d, per aver il Tribunale omesso l’esame di fatti decisivi relativi alle vicende raccontate dall’istante (circa le aggressioni subite e le turbative del culto per la sua fede sciita), valutando riduttivamente le lesioni riferite e certificate dall’ospedale di *****.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3" lett. a, per aver il Tribunale omesso l’esame della situazione generale del ***** in relazione alle minoranze religiose cui apparteneva l’istante.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b, c, a causa dell’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alle vicende narrate in ordine alle persecuzioni delle minoranze religiose e alla tutela delle istituzioni.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1-ter, non avendo il Tribunale, ai fini della protezione umanitaria, verificato la condizione individuale del ricorrente, anche in ordine al suo inserimento sociale, senza effettuare la comparazione tra la situazione attuale e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Il ricorso è inammissibile per nullità della procura.

Anzitutto, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, la procura speciale non contiene la certificazione della data di rilascio – che è indicata in calce al ricorso – ma solo della firma del ricorrente, in difformità dal suddetto art. 35bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Va altresì osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche considerando che i vari motivi sono generici e diretti al riesame dei fatti. In particolare, circa i primi due motivi, non sussiste alcun omesso esame di fatti decisivi da parte del Tribunale.

Il terzo motivo lamenta erroneamente l’apparenza della motivazione che, invece, il Tribunale ha adottato in maniera esaustiva.

Il quarto motivo tende al riesame dei presupposti della protezione umanitaria, avendo il Tribunale adeguatamente escluso la sussistenza del radicamento in Italia del ricorrente con argomentazioni non censurabili in questa sede.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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