Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31711 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1294-2020 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 133, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO MAURIELLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso il decreto RG 239/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositato il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – M.P. proponeva domanda di rivendica ex art. 103 L.Fall. chiedendo la restituzione di un autoveicolo acquistato dalla fallita ***** s.r.l. o, in via subordinata, la corresponsione del controvalore per equivalente del detto bene.

Il Tribunale di Avellino, nella resistenza della curatela fallimentare, respingeva le domande proposte. Considerava che la vendita, siccome avente ad oggetto un bene mobile registrato, avrebbe dovuto essere trascritta ai fini dell’opponibilità ai terzi: ciò che non era avvenuto. Osservava, ad abundantiam, che l’autovettura non era mai entrata nella disponibilità del fallimento e che l’art. 103 L.Fall. subordina l’esito positivo della detta rivendica all’acquisizione del bene all’attivo della procedura: rilevava, al riguardo, che non poteva essere accolta la richiesta di ammissione in prededuzione del credito commisurato al controvalore del mezzo, giacché la norma citata condizionava il riconoscimento del beneficio della prededucibilità al presupposto di una perdita del possesso del bene rivendicato che fosse occorsa dopo che lo stesso era stato acquisito all’attivo fallimentare.

2. – Avverso il decreto pronunciato il 19 novembre 2019 dal Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, con due motivi, M.. Il fallimento ***** non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1376,2644,2683 c.c., dell’art 2684c.c., n. 1, degli artt. 2688 e 2704 c.c., nonché del R.D.L. n. 436 del 1927, art. 6. Sostiene il ricorrente che in ragione dell’avvenuto accertamento giudiziale quanto alla data certa del negozio traslativo e in assenza di questioni afferenti conflitti da dirimere in base a plurime trascrizioni, nel caso specifico assenti, ovvero sfornite di prova, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda da lui proposta.

Il motivo è infondato.

Come ricordato dal Tribunale, dispone l’art. 45 L.Fall. che le formalità necessarie per rendere opponibile gli atti dei terzi, se compiuti dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Ciò implica che ai fini dell’opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell’acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l’atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento (cfr., in tema, Cass. 15 novembre 2018, n. 29459).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e l’omessa o errata applicazione dell’art. 2704 c.c.. Sostiene l’istante che il Tribunale, nel respingere il ricorso in opposizione non si sarebbe uniformato al disposto dell’art. 2704 c.c.: infatti – assume – alla luce del quadro giurisprudenziale esistente, tale norma non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di un atto tra privati, non autenticato, debba ritenersi certa rispetto ai terzi.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale non ha affatto negato che il contratto di compravendita avesse data certa ma, come rilevato, ha conferito decisività alla circostanza per cui l’acquisto del mezzo non risultasse trascritto prima della dichiarazione di fallimento: e sul punto la decisione impugnata si rivela pienamente corretta, dal momento che la rivendica fallimentare di beni soggetti al regime di pubblicità presuppone che la vendita sia opponibile al fallimento del venditore, richiedendo a tal fine che l’atto abbia data certa e, altresì, che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi, quindi la trascrizione, siano state compiute, ex art. 45 L.Fall., in data anteriore all’apertura del fallimento (per tutte, con riferimento agli immobili, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1190).

Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. n. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

3. – Il ricorso è dunque rigettato.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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