LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18027-2020 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 5524/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
che:
1. – O.C., nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2020 con cui il tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione di una pluralità di norme dettate in materia di protezione internazionale o umanitaria, censurando il decreto impugnato per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per non aver tenuto conto delle condizioni del paese di provenienza.
Il secondo mezzo denuncia carenza di istruttoria e motivazione.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha prodotto la relata da cui risulta che il decreto impugnato è stato comunicato a cura della cancelleria in data 14 maggio 2020.
Il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 27 giugno 2020.
In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, stabilisce – tra diverse altre cose di cui parla lo stesso comma – che: “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria”. Dunque, il ricorso è tardivo: il che esime dall’osservare che lo stesso è comunque inammissibile sia perché mancante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa) nonché dell’indicazione di cui al numero 6 dello stesso articolo, sia perché i motivi sono totalmente generici e versati in fatto.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021