Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31725 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18027-2020 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 5524/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

che:

1. – O.C., nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2020 con cui il tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione di una pluralità di norme dettate in materia di protezione internazionale o umanitaria, censurando il decreto impugnato per violazione del dovere di cooperazione istruttoria e per non aver tenuto conto delle condizioni del paese di provenienza.

Il secondo mezzo denuncia carenza di istruttoria e motivazione.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha prodotto la relata da cui risulta che il decreto impugnato è stato comunicato a cura della cancelleria in data 14 maggio 2020.

Il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 27 giugno 2020.

In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, stabilisce – tra diverse altre cose di cui parla lo stesso comma – che: “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria”. Dunque, il ricorso è tardivo: il che esime dall’osservare che lo stesso è comunque inammissibile sia perché mancante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa) nonché dell’indicazione di cui al numero 6 dello stesso articolo, sia perché i motivi sono totalmente generici e versati in fatto.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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