Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31775 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4833/2020 proposto da:

B.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2668/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/11/2029 R.G.N. 2042/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 11 novembre 2019, dichiarava inammissibile l’appello proposto B.H. alias B.H., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, che aveva respinto la domanda proposta per il riconoscimento della protezione internazionale, escludendo, altresì, la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’appello – premessa la vicenda storica ed esposti i contenuti della ordinanza del Tribunale – osservava che nell’atto di appello non vi era il minimo riferimento alle ragioni per cui, nonostante l’approfondita motivazione svolta in ordine alle incongruenze del racconto, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali.

3. In ogni caso, anche a volere ipotizzare la credibilità del racconto, nell’atto di appello non vi era alcun riferimento al motivo per il quale sussisteva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il concreto rischio, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), di sottoposizione a trattamenti disumani o torture in caso di rientro in patria, in conseguenza della minaccia di morte rivoltagli dai membri della setta che egli aveva tradito. Mancava dunque ogni censura alla approfondita motivazione del Tribunale sul punto.

4. Neppure erano stati indicati i motivi per i quali il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la protezione sussidiaria di cui dello stesso art. 14, lett. c), (sul rilievo che solo la parte settentrionale della NIGERIA era teatro di violenze indiscriminate e non lo Stato di provenienza del richiedente – DELTA STATE – a sud della NIGERIA).

5. L’appellante pareva addirittura non avere letto l’ordinanza impugnata, dal momento che sosteneva, contrariamente al vero, che il Tribunale non avesse valutato il grado di integrazione raggiunto in Italia; in realtà il Tribunale aveva effettuato questa valutazione, escludendo una vera e propria integrazione. Infine, quand’anche l’appellante avesse contestato idoneamente sul punto la decisione impugnata, il percorso di integrazione sarebbe rimasto sfornito di prova, in quanto non era stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento di un’ attività lavorativa.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.H. alias B.H., affidato a due motivi di censura; il MINISTERO DELL’INTERNO si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in NIGERIA e dell’omessa attività istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. Si deduce sussistere in Nigeria una generale situazione di violenza indiscriminata, citando precedenti giurisprudenziali di merito che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadini nigeriani provenienti dalla parte meridionale del paese; si deduce, altresì, la presenza di un rischio individualizzato, derivante dalla setta chiamata *****.

3. Con il secondo mezzo si lamenta “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma , punto 5)”.

4. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo la sussistenza di fattori di vulnerabilità.

5. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

6. Le censure proposte non sono conferenti alla sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per mancanza di specifiche censure all’ordinanza di primo grado.

7. Per contestare tale statuizione il ricorrente avrebbe dovuto denunciare il vizio di violazione delle norme processuali ed altresì, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 17882/2021; Cass. n. 29495/2020; Cass. n. 7371/2018) riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di appello, in confronto con la pronuncia del primo grado.

8. Le due censure non tengono conto della natura processuale della dichiarazione di inammissibilità e sono dirette a contestare pretese statuizioni di merito di rigetto dell’appello.

9. L’unica valutazione di merito compiuta (ad abundantiam) dal giudice dell’appello riguarda il difetto di prova della integrazione in Italia del richiedente la protezione umanitaria. Va, al riguardo, data continuità al principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della domanda, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sull’an della pretesa, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione sicché è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122; Cassazione civile, sez. II, 09 maggio 2016, n. 9319; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004;; sez. tributaria 19 dicembre 2014 n. 27049; sez. H 27 marzo 2013 n. 7786).

10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il Ministero non ha svolto attività difensiva.

11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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