LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2957/2020 proposto da:
A.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IBRAHIM KHALIL DIARRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3561/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/09/2019 R.G.N. 1878/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 3561/2019, depositata il 9/9/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di A.J., proveniente dalla Nigeria, Stato di Kogi, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. I giudici di merito rilevavano, in particolare, che, la vicenda dedotta dall’appellante, che sarebbe stato costretto a lasciare il paese di origine per non entrare a far parte della violenta confraternita che lo perseguitava con minacce di morte per il caso in cui avesse rifiutato di affiliarsi, si sostanziava nel timore di essere vittima della violenza di gruppo di persone notoriamente determinate e crudeli, mentre, per altro verso, i fatti narrati non consentivano di individuare gli autori dei riferiti atti persecutori né la frequenza, la durata e le modalità di tali atti, che fossero coerenti con motivazioni ancora attuali e tali da giustificare il timore per la propria incolumità dopo il tempo trascorso da quando l’appellante aveva lasciato il paese;
2. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio, n. 25, art. 8, per omessa adeguata valutazione delle prove richieste e omessa attivazione dei poteri officiosi necessari a una adeguata conoscenza della situazione legislativa e sociale del paese di provenienza, osservando che ove la Corte territoriale avesse seguito le linee guida tracciate dalla Suprema Corte sarebbe emersa l’assoluta credibilità delle dichiarazioni del ricorrente.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’erroneo esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
3. I motivi appaiono generici nella loro formulazione, risolvendosi il primo, in difetto di puntuale indicazione degli argomenti decisori che si assumono in contrasto con le invocate linee guida, nella mera confutazione della valutazione dei mezzi istruttori compiuta dal giudice del merito, e mancando, quanto al secondo, l’indicazione delle fonti da cui desumere le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021