Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31804 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33325/2019 proposto da:

H.P., rappresentato e difeso dall’avv.to RAFFAELE RIGAMONTI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, preso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 7641/2019, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. H.P., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui/lei opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per una vicenda familiare riconducibile alla setta degli ***** di cui il padre faceva parte: al riguardo, ha narrato che la seconda moglie del genitore si era invaghita di lui ed a fronte del suo rifiuto aveva riferito al padre falsamente di aver ricevuto delle avances; che a seguito di ciò era stato minacciato di morte, ragione per cui era fuggito.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del decreto di fissazione di udienza, con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e dell’art. 24 Cost., ex art. 360 c.p.c., punto 1".

1.1. Lamenta che non era stato sottoposto “ad esame” in sede giurisdizionale con grave violazione del diritto di difesa visto che la “unicità della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale” imponeva che il ricorrente fosse sempre riascoltato dinanzi al giudice, per confermare o smentire ciò che era stato dichiarato dinanzi alla Commissione.

1.2. Deduce, altresì, che la mera fissazione di un’udienza tecnica non era sufficiente a garantire la validità e correttezza del procedimento in sede giurisdizionale.

1.3. il motivo è inammissibile.

1.4. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato secondo il quale “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020; Cass. 26124/2020).

1.4. Nel caso in esame, pacifico che l’udienza di comparizione è stata fissata e che la parte ricorrente (i.e. il difensore) è stata sentita, (cfr. pag. 2 del decreto, quart’ultimo cpv.), la mancata audizione personale del richiedente asilo – che il Tribunale ha espressamente ritenuto non necessaria (cfr. pag. 4 del decreto impugnato) non configura la violazione denunciata in quanto nulla di specifico viene dedotto in ordine ai fatti che dovevano essere oggetto di ulteriore chiarimento.

1.5. La censura, pertanto, risulta non decisiva per condurre ad una differente soluzione della controversia in relazione alla denunciata assenza di rinnovo del colloquio già effettuato in sede amministrativa.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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