LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33510/2019 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 6672/2019, depositato il 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. D.A., proveniente dalla Guinea Konakry, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Lamenta che il Tribunale di Milano, nel decidere sulla protezione umanitaria, non aveva valutato pienamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, in applicazione delle norme indicate.
2. Con il secondo motivo, si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo reso una decisione errata in punto di protezione sussidiaria.
3. Preliminarmente deve essere, tuttavia, rilevata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Si osserva, infatti, che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, che risulta, dunque, inosservato: al riguardo, il Collegio rileva che l’unico accenno alla vicenda sostanziale che aveva costituito la ragione della fuga dal paese di origine è contenuto a pag. 11 ultimo cpv. del ricorso, laddove il ricorrente ha affermato di essere fuggito “da una condizione cui era dovuto soggiacere per conseguenza delle gravi difficoltà economiche che lo avevano portato a perdere l’unica fonte di sostentamento”; e che tale scarno riferimento non può essere ritenuto esaustivo al fine di soddisfare la ratio delle norma sopra richiamata.
Al riguardo, è stato affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza ne determina l’inammissibilità, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica della pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
Nel caso in esame, i motivi proposti, sono riferiti ad una vicenda sostanziale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate che sono del tutto prive di ogni riferimento alle corrispondenti allegazioni spiegate in primo grado: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerate, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021