LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33642/2019 proposto da:
I.B., in persona dell’avv.to MASSIMO GILARDONI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 7477/2019, depositato il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. I.B., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi ad un unico motivo (preceduto da una questione di legittimità costituzionale) per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale 1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto si era rifiutato di sottoporsi ad un rito iniziatico che avrebbe comportato la pratica di sacrifici umani. A causa del rifiuto avrebbe perduto una figlia in circostanze da chiarire, riconducibili ad azioni poste in essere dai membri del culto.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Preliminarmente, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento di protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile e ricorribile soltanto per cassazione.
1.1. Deduce, quanto alla rilevanza della questione, che l’eliminazione del doppio grado di giudizio nelle controversie in materia, riguardanti diritti fondamentali della persona era una scelta legislativa irragionevole perché: a) nell’ordinamento giuridico italiano la garanzia dell’appello era prevista per la quali totalità delle controversie civili; b) le controversie in materia hanno per oggetto in massima parte accertamenti di fatto e, pertanto, visti i limiti specifici del giudizio di legittimità, veniva preclusa la correzione degli errori del Tribunale nella valutazione del merito delle vicende narrate; c) tale eliminazione era discriminatoria in quanto relativa alle sole controversie in materia, con evidente violazione del principio di uguaglianza; d) la struttura processuale prevedeva un contraddittorio solo eventuale in ragione del rito camerale introdotto e, dunque, un mero controllo formale di quanto stabilito in sede amministrativa dalle Commissioni territoriali con ciò ledendo l’art. 24 Cost..
1.2. La questione e’, in questa sede, priva di rilevanza.
1.3. Infatti, al giudice ordinario è consentito di dubitare della legittimità costituzionale d’una norma di legge quando tale questione sia per lui “rilevante”.
1.4. Il concetto di “rilevanza” è definito dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”).
1.5. Tale norma stabilisce che l’incidente di legittimità costituzionale può essere sollevato quando il giudice ritenga che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”. “Rilevante”, dunque, è la norma di cui il giudice debba necessariamente fare applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta.
1.6. Questa Corte, tuttavia, per decidere il presente ricorso, non deve fare applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 citato, art. 35 bis, in quanto non deve decidere un appello.
Una questione di legittimità costituzionale della norma soppressiva del grado di appello, pertanto, potrebbe dirsi “rilevante” (nel senso sopra indicato) solo dinanzi al giudice dell’appello: il giudice, cioè, il quale, per decidere se il gravarne sia ammissibile o meno, dovrà preliminarmente stabilire se siano conformi a Costituzione le norme eventualmente limitative del diritto di proporre il giudizio di secondo grado.
1.7. La dimostrazione logica di quanto appena detto si rinviene nel fatto che se, in thesi, fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la norma soppressiva del giudizio di appello nelle controversie in tema di protezione internazionale, il presente ricorso dovrebbe addirittura essere dichiarato inammissibile, per essere stato proposto avverso un provvedimento impugnabile con l’appello.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.
2.1. Lamenta, al riguardo che il Tribunale non avrebbe considerato che la condizione di vulnerabilità postula un bilanciamento fra il grado di inserimento raggiunto e la condizione di provenienza avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa. Lamenta altresì non era stata compiuta alcuna indagine su tale elemento, precisando che in mancanza di videoregistrazione, doveva essere disposto il rinnovo dell’audizione dell’interessato 2.3. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.
2.4. A fronte del tono meramente enunciativo della censura, infatti, nulla di specifico viene dedotto in relazione ai concreti elementi che il Tribunale non avrebbe considerato, con ciò non consentendo a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato e mascherando la non consentita richiesta di rivalutazione di merito della controversia sulla specifica fattispecie (cfr. Cass. 18712/2018; Cass. 31546/2019): al riguardo, vale solo la pena di precisare che il rilievo riguardante il mancato rinnovo dell’audizione si pone in contrasto con il principio ormai consolidato secondo il quale “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Cass. 22049/2020 e Cass. 21584/2020), principio disatteso nel caso in esame, tenuto conto che nessuna specifica richiesta risulta che sia stata avanzata dal ricorrente dinanzi al Tribunale.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021