Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31818 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27468-2014 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA MARIA MONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 12880-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

H.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 322, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA MARIA MONTI;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 3170/2014 e n. 781/2015 della COMM. TRIB. REG.

LOMBARDIA, depositate il 16/05/2014 ed il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3170/2014, depositata il 16.6.2014, non notificata, nonché della sentenza della stessa CTR n. 781/2015, depositata il 4.3.2015 e notificata il 13.3.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore delle cause, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– H.M. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – relativo all’anno 2007 – con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito di lavoro autonomo, un maggior reddito imponibile sia ai fini Iva sia ai fini Irap; l’avviso traeva origine dalla verifica effettuata dalla G. di F. nei confronti della ditta Riccadomus International s.r.l., nel cui libro paga risultavano diversi dipendenti, tra cui la predetta H., che in realtà come emerso per effetto della successiva attività istruttoria posta in essere- tali non erano, dovendosi gli stessi qualificare quali intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi.

Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell’Ufficio, era riformata dalla CTR con la ricordata sentenza n. 3170/2014.

– Tale sentenza era impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione (notificato l’1.8.2014) che era accolto dalla CTR (sentenza n. 781/2015)

– Per la cassazione della sentenza n. 3170/2014, la contribuente propone ricorso (in data 11.11.2014) – recante il n. 27468/2014 – al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della sentenza n. 781/2015, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso – recante il n. 12880/2015 – al quale resiste con controricorso la contribuente.

CONSIDERATO

Che:

– In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi n. 27468/2014 e n. 12880/2015 sotto il primo; si tratta di ricorsi connessi, il cui esame, congiunto, deve prendere le mosse dal più recente – avente ad oggetto la i sentenza resa in sede di revocazione – perché logicamente precede l’altro, del quale condiziona la definizione a seconda dell’esito del relativo giudizio. Ciò premesso, si premette che il ricorso n. 12880/2015 consta di un unico motivo che reca: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Deduce la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che la presunta datrice di lavoro era di fatto una società non operativa, priva di uffici, di utenze telefoniche ed elettriche, di qualsivoglia struttura organizzativa; la CTR ha attribuito – errando – rilevanza probatoria alla documentazione probatoria prodotta dalla contribuente, senza considerare le dichiarazioni della stessa interessata, che avvalorano la qualificazione di lavoro autonomo dato dall’Ufficio; conclude -l’Agenzia ricorrente – ribadendo che i presunti lavoratori dipendenti erano “convinti, in effetti, di avere un contratto a tempo determinato non con la Riccadomus International srl ma con la Riccadomus spa: tale era la società che….li aveva contattati per la proposta di lavoro; tale era la società a cui erano intestate le copie commissione e presso la cui sede venivano consegnati i rapporti provvisionali e ritirate le buste paga e gli stipendi; tale, infine, risultava essere la società emittente di assegni bancari contenenti i pagamenti dei lavoratori che, per il tramite della Riccadomus International srl venivano girati ai falsi dipendenti.”.

– Il ricorso non è fondato.

Non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che la sentenza è compiutamente motivata: la CTR dedica infatti l’ultima parte della penultima pagina della sentenza e la prima parte della pagina successiva alla fase rescindente del giudizio revocatorio, senza che tale fase trovi nell’odierno ricorso censura di sorta, dal momento che la ricorrente si diffonde a lamentare l’erroneità della decisione con esclusivo riferimento alla fase rescissoria.

– Conclusivamente, il rigetto del ricorso n. 12880/2015 determina il venir meno dell’interesse della parte al ricorso n. 27468/2014 con conseguente giudizio di inammissibilità dello stesso.

PQM

Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate nel giudizio n. 12880/2015 e dichiara inammissibile il ricorso della contribuente nel giudizio n. 27468/2014.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in eur2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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