LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1965/2020 proposto da:
A.E.M.S.A.A.E.M., quale padre della minore A.E.M.S.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gottero Stefania, giusta procura margine del ricorso;
– ricorrente –
e sul ricorso successivo:
K.M.A.E.R.K., quale madre della minore A.E.M.S.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Insabato Sveva Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.S.A.A.A., quale sorella della minore A.E.M.S.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato De Bernardi Elena Caterina, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
A.S., quale curatore speciale della minore A.E.M.S.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, Tutore Provvisorio dell’Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali del i Comune di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 45/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/05/2021 dal Cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, con sentenza n. 23/2019 (notificata il 12/02/2019), ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore A.E.M.S.R., nata a *****, ed ha disposto l’interruzione dei rapporti tra la minore e la famiglia di origine, così confermando l’inserimento, precedentemente disposto con decreto del medesimo Tribunale in data 17/01/2018, presso la famiglia affidataria in possesso dei requisiti per l’adozione.
2. Avverso la presente sentenza ha proposto tempestivo appello M.A.E.R.K., madre della minore. Hanno, altresì, proposto appello A.E.M.S.A., padre della minore, e A.E.M.S.S., sorella maggiore.
3 La Corte d’appello di Torino ha respinto le domande degli appellanti, confermando integralmente la decisione di primo grado.
4. In via preliminare, la Corte d’appello ha evidenziato che la situazione del nucleo familiare era già nota ai Servizi del Territorio ed al Tribunale posto che era già stato aperto un procedimento (rg vg. 902/2015) relativo alla minore R. ed ai suoi quattro fratelli ( S., n. *****; A., n. *****; H., n. *****; M., n. *****). Precisamente, con decreto del 26/05/2015, era stata disposta d’urgenza la collocazione di questi ultimi in comunità, mentre R. era collocata in una struttura protetta unitamente alla madre. Il provvedimento era stato motivato in forza dell’emersione di un quadro di condotte gravemente maltrattanti a danno dei minori, operate abitualmente dal padre su istigazione della madre. I servizi territoriali riferivano di uno stato di profonda sofferenza di tutti i minori, aggravata dalla mancata assunzione da parte dei genitori di una posizione critica nei confronti delle loro condotte, in quanto giustificate da un intento educativo e rivendicate come lecite dalla cultura di appartenenza. Con consulenza tecnica d’ufficio si accertava un quadro psicologico dei genitori fortemente critico, caratterizzato dalla mancanza di controllo delle proprie emozioni, dall’incapacità di comprendere i figli e di stabilire un contatto emotivo con loro, ed inoltre non si ravvisava alcun percorso effettivo di revisione critica delle proprie condotte. Alla luce di tali elementi, il procedimento n. 902/2015 si chiudeva con la dichiarazione di decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli H., A. e M. ( S. era nelle more divenuta maggiorenne), con conseguente collocamento comunitario, per la durata di due anni, dei prime due figlie e l’affidamento di Mohamed a famiglia affidataria.
5. In relazione alla minore R., il Tribunale per i minorenni, con decreto del 17-18/01/2018, apriva separato procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, conclusosi con la sopra citata sentenza n. 23/2019, oggetto d’impugnazione nel giudizio d’appello. Nel corso di tale procedimento, il Tribunale evidenziava la mancanza, da parte della madre, di una funzione protettiva nei confronti dei figli maggiori dal momento che risultava avesse istigato il marito a punirli severamente, rimanendo spettatrice delle percosse inferte; circostanza, questa, che aveva indotto i giudici di primo grado ad escludere la capacità di esprimere la medesima attitudine protettiva anche nei confronti di R.. A sostegno di tale conclusione, si evidenziavano le difficoltà relazionali dimostrate dalla minore all’interno della comunità, la quale manifestava costantemente ansia ed irrequietezza durante gli incontri con i genitori e si escludeva la possibilità di valutare positivamente una prospettiva di lungo termine di conservazione della relazione. Emergeva, inoltre, il rischio che la minore potesse essere sottoposta a mutilazione genitale, pratica cui erano state sottoposte le sorelle S. ed A. e per la quale la Sig.ra K. era stata condannata in primo grado alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Riferiva, ancora, il Tribunale che la madre non aveva posto in essere alcun reale cambiamento e non aveva mostrato di aver compreso quanto accaduto, mantenendo un atteggiamento ostile e di sfiducia nei confronti degli operatori ed allontanandosi dalla comunità per molte ore. Quanto al padre, egli risultava inconsapevole dei traumi provocati alla figlia più piccola, costretta ad assistere alle violenze nei confronti dei fratelli. Infatti, egli continuava a minimizzare il suo comportamento ed a lamentare che i servizi sociali non avessero compreso ed aiutato lui e la moglie. In conclusione, per entrambi i genitori si escludeva la possibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi congrui con l’interesse della minore, la quale, dopo la collocazione in famiglia affidataria, aveva mostrato un’ansia crescente nel corso degli incontri in luogo protetto, ai quali, da ultimo, ha chiesto di non essere condotta.
6. Con riferimento specifico alla posizione materna, la Corte d’appello ha affermato di non poter prescindere dai gravissimi fatti integrativi di reato per i quali la parte appellante aveva riportato condanne (in primo ed in secondo grado per il reato di maltrattamenti, commesso anche nei confronti di R., per averla fatta assistere alle violenze subiti dai fratelli e dalle sorelle, ed in primo grado per le mutilazioni genitali a danno di S. ed A.), i quali, seppur non esauriscono la disamina delle condizioni di abbandono della minore, rappresentano il punto di partenza per valutare quale rivisitazione critica sia stata compiuta. Al riguardo, nel corso del procedimento d’appello, non è emerso che questa abbia acquisito effettiva consapevolezza dei danni inferti ai figli per i maltrattamento e le mutilazioni; condotte, queste ultime, giustificate solo dall’appartenenza culturale e religiosa.
6.1. A tali fatti penalmente rilevanti la Corte ha aggiunto un quadro psicologico della figura materna caratterizzato da una freddezza ostile, lontana dalla emotività dei figli, preoccupata solo di non perdere il controllo su di loro; quadro che, a parere dei giudici d’appello, non è risultato mutato considerato che l’appellante, anche dopo l’interruzione degli incontri in luoghi neutri con i figli, ha cercato di contattarli convincendoli a ritrattare le loro dichiarazioni, colpevolizzandoli per quanto accaduto.
6.2. Quanto alla condizione di benessere di R., di cui si prende atto dalle relazioni degli operatori istituzionali, questa, secondo la Corte d’appello, risulta riconducibile più che alle cure materne, come sostenuto da parte appellante, all’immediatezza dell’intervento di tutela attuato per la minore, allontanata dalla famiglia di origine a soli otto mesi, ed alla lunga permanenza comunitaria che le ha garantito un ambiente sereno e stimolante, preservandola da qualsivoglia comportamento distruttivo dei genitori.
6.3. In merito al percorso comunitario madre-figlia, la Corte ha ritenuto che il Tribunale ne avesse adeguatamente motivato l’esito negativo alla luce del comportamento ostile e poco collaborativo della madre la quale si allontanava dalla comunità per intere giornate, rifiutando di concordare un orario di rientro e di comunicare un numero di cellulare per poterla rintracciare.
6.4. Anche il percorso di sostegno psicologico effettuato privatamente dalla madre presso il Centro ***** è stato valutato negativamente dalla Corte d’appello, considerato che risulta essere iniziato recentemente, non è privo di difficoltà ed, in ogni caso, non ha portato alcun risultato quantomeno nel recupero del rapporto con le figlie S. ed A. che, divenute maggiorenni, non possono essere più assoggettate a limitazioni nella ripresa degli incontri con la madre.
6.5. La separazione dei genitori di R., documentata con la produzione del verbale di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino nell’ottobre 2018, non è stata ritenuta credibile dai giudici d’appello attesa la sua repentinità e l’accertamento della perdurante presenza della madre presso l’abitazione coniugale anche prima dell’assegnazione a suo favore dell’abitazione medesima.
6.6. Con riguardo alla posizione della minore, la Corte d’appello non ha negato il legame affettivo intercorrente con la madre, ma ha messo in luce come, dopo la recisione dei legami con i genitori, la stessa sia migliorata ed abbia iniziato a superare quelle sofferenze riscontrate durante gli incontri in luogo protetto.
6.7. Alla luce di tali elementi, la Corte ha concluso come segue:
alla luce di quanto riportato dagli operatori istituzionali e dal consulente tecnico d’ufficio, è possibile escludere il recupero delle capacità genitoriali materne in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in un contesto familiare stabile, tenuto conto che il processo di rivisitazione e recupero intrapreso dalla Sig.ra K. è solo alla fase iniziale e non consente di formulare alcuna prognosi positiva di evoluzione;
la regressione dell’attuale condizione della minore ad una ripristinata situazione di incertezza, personale e giuridica, non potrà che essere nuovamente destabilizzante ed impeditiva di ogni ulteriore progresso;
se non può essere disconosciuto che i genitori nutrano affetto nei confronti dell’ultimogenita, la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare alla minore le cure adeguate ed un sano sviluppo psico-fisico non può certo limitarsi a prendere atto dei buoni propositi formalmente manifestati dai genitori stessi, essendo, per contro, rimasti senza esito positivo i massicci interventi di sostegno alla genitorialità posti in essere nel corso del tempo.
6.8. Analoghe conclusioni sono state raggiunte con riguardo alla figura paterna, alla luce della condanna riportata per maltrattamenti familiari, della valutazione psicologica operata dal consulente tecnico d’ufficio che ha evidenziato nel padre il costante ricorso ad un modello autoritario e violento e, da ultimo, della mancanza di un percorso di rivisitazione critica che abbia dato effettivi riscontri positivi.
6.9. I giudici d’appello, valorizzando le argomentazioni sin qui svolte, hanno escluso anche la possibilità di ricorrere all’adozione “mite” considerato che sussiste una condizione di abbandono della minore e che il mantenimento dei rapporti con i genitori di origine non risulta corrispondente all’interesse di R..
6.10. Da ultimo, è stata valutata negativamente la richiesta di affidamento dello zio materno, il Sig. K.M.A., perché ritenuta irrealistica ed in grado di esporre la minore a rischi gravissimi. Evidenzia la Corte d’appello che lo zio non incontra la nipote da quando ella aveva otto mesi; che egli è giovane e scapolo e, pertanto, privo di qualsivoglia attitudine genitoriale; che svolge un lavoro notturno e per questo si affiderebbe ad una baby sitter per accudire R. di notte. A tali elementi si aggiunge il fatto che lo zio convive con un altro fratello di nome Re., indicato dalla figlia H. quale autore di violenze sessuali perpetrate in danno di lei e delle sorelle.
6.11. L’appello proposto dalla sorella maggiore S., volto a chiedere la revoca dello stato di adottabilità della sorella minore nonché il ripristino dei rapporti ed, in subordine, l’affidamento allo zio materno con la previsione di incontri liberi tra lei e la minore, è stato rigettato dalla Corte d’appello sia sulla base delle argomentazioni precedentemente svolte con riferimento all’affidamento provvisorio allo zio materno, sia in relazione alla richiesta di sospensione per un anno della procedura di adottabilità con ripresa dei rapporto tra sorelle, in quanto contrastante con l’esigenza primaria di assicurare stabilità ed equilibrio alla minore, esposta sin in tenera età a numerosi cambiamenti, ed in forza delle rilevate fragilità di S. dovute alle esperienze negative di vita cui è stata costretta.
7. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione la madre ed il padre della minore con atti distinti. La sorella maggiore S. ed il curatore della minore, l’Avv. A.S., hanno depositato controricorso. Il controricorso della sorella maggiore è adesivo alle ragioni dei ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di ricorso, la madre della minore censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 184 del 1983, artt. 1,8 e 15, per mancato accertamento dei presupposti relativi allo stato di abbandono della minore. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello ha espresso nei suoi confronti un giudizio di inadeguatezza genitoriale in modo del tutto apodittico, posto che non è emerso alcun comportamento scorretto o maltrattante nei confronti della figlia. Anche le condanne riportate nei procedimenti penali, utilizzate quale argomento primario per ritenere sussistente lo stato di abbandono della minore, non sono idonee ad inficiare le buone capacità di accudimento materiale e morale della ricorrente che devono essere valutate con riferimento all’attualità. Precisamente, la Corte ha del tutto ignorato il percorso di cambiamento ed allontanamento dal modello culturale di origine intrapreso dalla ricorrente negli ultimi due anni.
8.1. Il motivo è inammissibile posto che, nonostante la diversa rubricazione, richiede un riesame del percorso motivazionale del provvedimento impugnato nel quale, comunque, si è tenuto conto del dedotto cambiamento, reputandolo, insindacabilmente, in quanto la valutazione è sorretta da motivazione adeguata, insufficiente, tardivo ed inidoneo a colmare le lacune riscontrate. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato che la sussistenza dello stato di abbandono della minore, lungi dal fondarsi esclusivamente sulle condanne penali riportate dalla ricorrente per i reati di maltrattamenti e di mutilazioni genitali, resiste anche alle allegate nuove condizioni di vita e di dedotto cambiamento tenuto conto anche delle urgenti ed indilazionabili esigenze di stabilità e di necessità della minore di vivere in un contesto di pieno accudimento e stabilità affettiva.
8.2. Per contro, la presente censura risulta anche priva di specificità rispetto alla ratio del provvedimento impugnato posto che si limita a prospettare una generica prognosi di adeguate capacità di accudimento, con enfasi rivolta prevalentemente alle responsabilità agli operatori istituzionali per un comportamento poco collaborativo che la Corte territoriale, con valutazione insindacabile e completa, ha escluso.
9. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 15 e dell’art. 8 CEDU per violazione del diritto della minore a crescere nella propria famiglia di origine, posto che dall’istruttoria emerge un profondo legame che lega madre e figlia e, per tale ragione, l’adozione non può ritenersi corrispondente all’interesse della minore. Al riguardo, si lamenta che nessun tipo di sostegno è stato offerto alla ricorrente e nessun intervento è stato attuato per salvaguardare il profondo legame intercorrente con R..
9.1. La censura è del tutto priva di fondatezza dal momento che la Corte d’Appello ha evidenziato ampiamente il lungo percorso di sostegno alla genitorialità fornito alla ricorrente anche mediante l’inserimento in comunità, ponendo in luce i plurimi profili di tensione del legame madre-figlia emersi più volte nel corso del procedimento. Precisamente, la Corte territoriale ha evidenziato che durante il collocamento in comunità di madre e figlia, quest’ultima ha più volte manifestato ansie e difficoltà durante gli incontri con la madre, tanto da chiedere di non esservi condotta, mentre, a seguito dell’inserimento nel nuovo nucleo familiare e della sospensione degli incontri con i genitori, si è dimostrata più serena e tranquilla. Di conseguenza, è stato escluso, con motivazione del tutto esauriente, che il rapporto tra la madre e la minore fosse così intenso e stabile da ostacolare la praticabilità della strada dell’adozione piena. Per contro, la ricorrente si è limitata a sostituire una propria valutazione a quella della Corte territoriale senza un’effettiva allegazione di fatti alternativi, così prospettando un giudizio fattuale insindacabile in sede di giudizio di legittimità.
9.2. Non può, pertanto, condividersi quanto affermato dalla ricorrente con riferimento all’omesso intervento dei Servizi in funzione di sostegno alla genitorialità. Rilevata, in via preliminare, la genericità della censura sul punto, posto che non è specificata la tipologia di interventi di cui si lamenta la mancanza, si deve, in secondo luogo, evidenziare che il provvedimento impugnato dà atto di come la ricorrente e la minore siano state collocate dapprima presso la Comunità “*****” e, successivamente, presso la comunità “*****”, al fine specifico di supportare la ricorrente nel percorso di revisione critica delle proprie condotte e di recupero delle capacità genitoriali.
10. Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 184 del 1983, artt. 1,8 e 15, per omessa valutazione della disponibilità dello zio materno all’affidamento della minore. Afferma la ricorrente che dalla valutazione sociale e psicologica svolta dai Servizi sociosanitari emerge una seria disponibilità dello zio di farsi carico di R. in forza dell’affetto che nutre per la nipote, oltre che la concreta fattibilità dell’affidamento.
10.1. La censura è manifestamente infondata considerato che la Corte d’appello ha preso in considerazione la richiesta dello zio materno di farsi carico della minore ma ha escluso che egli possa considerarsi una valida figura familiare vicariante dal momento che non ha rapporti significativi con la minore (non la incontra da quando ella aveva otto mesi); che la sua situazione personale di uomo scapolo con lavoro notturno non gli consente di prendersi pienamente cura della minore, dovendosi rivolgere ad una baby sitter; che convive con un fratello che è stato indicato da una delle figlie ( H.) quale abusante di lei e delle sorelle, circostanza, questa, che potrebbe esporre la minore R. a seri pregiudizi. Con tali elementi non si confronta la presente censura, la quale si limita ad affermare genericamente una concreta fattibilità dell’affidamento allo zio materno, senza allegare elementi in grado di scalfire il solido impianto motivazionale sotteso al rigetto di tale richiesta.
11. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla sussistenza di un profondo rapporto madre-figlia e della possibilità di ricorrere ad un’adozione mite o aperta idonea a preservare tale legame.
11.1. Il motivo è anch’esso infondato. La Corte d’appello ha esaminato il profilo della non recisione del legame madre figlia, escludendo, tuttavia, forme di affido o di adozione diverse da quella fondata sull’abbandono perché ritenuta l’unica funzionale a tutelare in via esclusiva il preminente interesse della minore a fronte della gravissima situazione cui questa è stata esposta dalle condotte dei genitori. Al riguardo, la Corte ha evidenziato anche che gli incontri con i genitori sono stati fortemente tensivi ed ha insindacabilmente valutato come recessivo, rispetto al preminente interesse della minore, il legame affettivo con la madre nella peculiare situazione dedotta in giudizio.
12. Quanto al ricorso del padre, con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in particolare, omesso esame circa il richiesto espletamento di un supplemento CTU funzionale ad accertare le capacità genitoriali del ricorrente alla luce del percorso di profondo cambiamento intrapreso. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe basato le sue conclusioni esclusivamente sulle risultanze della CTU disposta nel procedimento n. 902/2015.
12.1. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte d’appello ha esaminato la richiesta di supplemento di CTU avanzata in grado d’appello ed ha adeguatamente motivato circa le ragioni poste a fondamento del rigetto della stessa. Precisamente, l’istanza istruttoria è stata ritenuta dai giudici d’appello del tutto generica dal momento che non sono stati evidenziati elementi concreti e dirimenti in grado di superare le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel procedimento n. 902/2015, così da ritenere necessaria un’ulteriore indagine circa una possibile evoluzione delle capacità genitoriali. Questa ratio non risulta neanche censurata dal motivo di ricorso.
12.2. Osserva, inoltre, il Collegio che il giudizio di irrecuperabilità delle capacità genitoriali del ricorrente si è fondato su una valutazione attuale della situazione del ricorrente. Invero, la Corte d’appello ha tenuto conto, oltre che delle risultanze istruttorie del procedimento n. 902/2015, anche di quanto emerso, più recentemente, durante l’audizione disposta all’udienza del 17/09/2019 e del contenuto della relazione del centro ***** dell’11/09/2019, presso il quale il ricorrente aveva iniziato privatamente un percorso di sostegno psicologico, prodotta nel corso del giudizio di secondo grado.
13. Nel secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,2 e 8, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte d’appello dichiarato lo stato di adottabilità della minore in mancanza di un effettivo stato di abbandono. Lamenta il ricorrente che, a fronte dei cambiamenti attuati e del forte legame che lo lega alla minore, non può ritenersi esistente un’assoluta ed irreversibile mancanza di assistenza morale e materiale. La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle difficoltà linguistiche del ricorrente e del contesto socio-culturale di provenienza del ricorrente.
13.1. Il motivo è privo di fondatezza poiché il giudice d’appello ha accertato e pienamente motivato lo stato di abbandono della minore alla luce sia delle precedenti condotte maltrattanti perpetrate dal ricorrente in danno dei figli maggiori sia del quadro psicologico fortemente compromesso di quest’ultimo che non consente di elaborare una prognosi positiva circa l’imminente recupero delle funzioni genitoriali, tenuto conto della condizione di forte disagio e malessere della minore che risulta migliorata a seguito dell’inserimento nel nuovo nucleo familiare. Al riguardo, la Corte territoriale non ha ignorato il legame affettivo che intercorre tra la minore ed il padre e, tantomeno, i tentativi compiuti da quest’ultimo nell’intraprendere un percorso di revisione critica delle proprie condotte, ma ha escluso, con valutazione insindacabile e fondata su coerente motivazione, che tali elementi si siano tradotti in un pieno recupero delle funzioni genitoriali, rimanendo invece allo stato embrionale di buoni propositi. Si deve, infine, precisare, che il dedotto gap linguistico, oltre che del tutto genericamente allegato, non costituisce circostanza emersa nel giudizio di merito. Quanto al contesto culturale di riferimento, la Corte territoriale ha fondato la propria valutazione su condotte maltrattanti penalmente accertate, reiteratamente subite dai figli maggiori alla presenza della sorella minore, sulla non elaborazione critica di queste condotte e, da ultimo, sulla collusione di entrambi i genitori in relazione alla loro mancanza di responsabilità rispetto ai gravi pregiudizi cui, secondo l’accertamento insindacabilmente svolto dalla Corte territoriale, hanno esposto tutti i figli. Dunque, il giudizio sullo stato di abbandono non si è fondato sul disvalore relativo ad un modello educativo ovvero ad un progetto genitoriale non condiviso, bensì sulla valorizzazione, insindacabile, di elementi fattuali specifici dai quali è emerso l’esercizio della funzione genitoriale con una modalità del tutto incurante delle esigenze affettive e protettive dei figli.
14. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, comma 2 e 3, come modificata dalla L. n. 149 del 2001 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) posto che non è stato attuato alcun intervento di supporto al ricorrente che tenesse conto della sua origine e cultura, nonostante quest’ultimo avesse più volte richiesto ai Servizi tali interventi.
14.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente deduce genericamente che, dalla lettura degli atti, emerge che egli avrebbe richiesto ai Servizi un intervento di sostegno alla genitorialità, senza specificare la tipologia dell’intervento richiesto e, tantomeno, i tempi e le modalità alla luce dei quali la richiesta sarebbe stata avanzata.
15. Con il quarto motivo di ricorso, si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in particolare, l’omesso esame della richiesta delle parti di ricorrere all’adozione mite atteso il forte legame esistente tra padre e figlia e la necessità per la minore di mantenere la propria identità culturale.
15.1. Il motivo è manifestamente infondato considerato che la Corte d’appello ha tenuto conto della richiesta avanzata dalle parti di non recidere il legame con la figlia, escludendo, tuttavia, con puntuale motivazione, che tale soluzione fosse rispondente all’interesse primario della minore. Invero, il provvedimento impugnato ben evidenzia, con valutazione insindacabile perché esaurientemente motivata, come la ripresa dei contatti con la famiglia d’origine rischi di attivare nuovamente nella minore un sentimento di precarietà e provvisorietà che impedirebbe il superamento della sofferenza già subita per i vari trasferimenti di collocazione abitativa e per il costante mutamento delle figure di accudimento. Tale ratio non è specificamente contestata dalla presente censura.
16. Nel controricorso depositato dalla sorella S., quest’ultima deduce che la conservazione del rapporto con la sorella minore, corrisponde pienamente al preminente interesse di quest’ultima, evidenziando che l’importanza del legame tra fratelli è stata acclarata anche dalla comunità scientifica. Questo rilievo non si confronta con le peculiari ragioni che hanno condotto la Corte territoriale ad escludere il mantenimento dei rapporti con la controricorrente, non potendo a queste valutazioni fondate su elementi concreti ed attuali, fondati sulla concreta situazione dedotta in giudizio, come insindacabilmente valutata dalla Corte d’appello, essere contrapposte considerazioni di natura astratta e generale.
16. In conclusione, non può trovare accoglimento nessuno dei ricorsi proposti. Non si ritiene, tuttavia, di applicare il principio della soccombenza ma di procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione delle conseguenze della dichiarazione di adottabilità, coperta da giudicato, per i genitori biologici del minore che comprensibilmente li induce a non tralasciare alcuna forma di resistenza e di difesa per tutelare la conservazione della genitorialità.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021