LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23180-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VINCENZO SICIGNANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1371/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
Con sentenza n. 1371/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto da R.G. avverso la sentenza n. 16959/2017 della CTP di Napoli, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con cui era stato recuperato a tassazione maggiori redditi per Euro 233.000,00 in relazione all’anno di imposta 2011, e ricalcolato maggiori imposte a titolo di Irpef, e relative addizionali, Iva e Irap a seguito di verifica bancaria su 4 conti correnti riconducibili all’appellante.
Il giudice di appello premetteva che la CTP aveva aderito alla rideterminazione del reddito effettuata dall’Ufficio che aveva proceduto all’annullamento parziale in autotutela dell’avviso impugnato all’esito del procedimento di accertamento per adesione conclusosi con esito negativo; che l’appellante aveva lamentato di aver appreso dell’annullamento parziale 4 giorni prima dell’udienza di trattazione a seguito del deposito in giudizio del relativo provvedimento che a suo dire difettava di motivazione.
Su queste premesse la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: risultava fondato il rilievo posto dal contribuente con il quale contestava la legittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione non potendosi evincere dalla lettura del provvedimento peraltro solo depositato in giudizio e non comunicato all’interessato i criteri utilizzati dall’Ufficio per pervenire alla rideterminazione dell’imposta pretesa senza che in esso fosse specificato quale sia stata la documentazione giustificativa fornita dal contribuente ritenuta attendibile e quella invece considerata insufficiente.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il contribuente eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., sub 3 e sub 4.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR ha erroneamente ritenuto non soddisfatto l’onere motivazionale malgrado il provvedimento di autotutela si richiamava integralmente alla proposta di adesione del 12.5.2017 che era stata allegata agli atti e comunque ben nota al contribuente che l’aveva rifiutata.
Con il secondo motivo di impugnazione del ricorso l’Agenzia delle entrate si duole della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, punto 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la menzionata normativa imputa ai contribuenti l’onere di fornire rigorosa prova contraria idonea a dimostrare che ciascuna operazione effettuate è estranea a fatti imponibili, onere questo non assolto nel caso di specie da R.G..
Va prima di tutto rigettata l’eccezione pregiudiziale proposta da parte controricorrente e inerente alla inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., sub 3 e sub 4.
Com’è noto, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso.
Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.
Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui art. 366 c.p.c., n. 3, e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata.
Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, non è necessario che la stessa costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014; conf. Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014).
Nel caso di specie, la ricostruzione dell’iter procedimentale che ha connotato la presente controversia è facilmente desumibile da una lettura combinata della pagina del ricorso all’uopo dedicata e dei motivi di gravame.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 2 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017; 05/10/2018, n. 24417).
Viene al riguardo in rilievo l’insegnamento, espresso dalla Corte regolatrice, in base al quale l’onere dell’Ufficio di porre in grado il contribuente, attraverso la motivazione dell’atto impositivo, di conoscere le ragioni della pretesa tributaria può essere assolto per relationem mediante il riferimento a elementi offerti da altri documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. 2018 nr. 31406; Cass. n. 28060/2017, 12394/2002). In base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, se la motivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Ciò posto nel caso di specie, la ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di autotutela parziale si rifaceva ai conteggi della proposta di adesione che era stata depositata unitamente all’atto impositivo mettendo il contribuente in grado di difendersi.
Tale proposta, debitamente trascritta nel ricorso in ossequio al principio di specificità e che consente di ricostruire i passaggi che hanno portato alla determinazione dell’imposta pretesa, infatti era ben nota al contribuente che l’aveva rifiutata.
L’onere motivazionale pertanto può dirsi pienamente assolto.
Il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021