Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31833 del 04/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23109/2013 proposto da:

Unicredit Credit Management Bank S.p.a., nella qualità di mandataria della Unicredit Leasing s.p.a. (attuale denominazione della LOCAT s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Felice Grossi Gondi n. 62, presso lo studio dell’avvocato Foti Carlo Sebastiano, rappresentata e difesa dall’avvocato Zurlo Gianfranco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22/07/2013 il Tribunale di Alessandria ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l., proposto da Unicredit Credit Management Bank S.p.a. contro l’ammissione, a fronte del credito insinuato di Euro 111.957,33, del credito di soli Euro 40.423,76 – sotto deduzione della somma ricavata dalla vendita del bene contestualmente rivendicato (gru tipo MRT 84) – a titolo di canoni scaduti e “penale risarcitoria/indennizzo” nonché “interessi” maturati in relazione a tre contratti di locazione finanziaria stipulati in data 10/01/2006 (ponteggio zincato ceta rapido 105), 02/11/2006 (gru tipo *****) e 20/02/2007 (autovettura Mercedes Benz SUV), tutti risolti dalla banca nell’aprile 2010, in forza di clausola risolutiva espressa, seguita da decreto ingiuntivo per la restituzione dei tre beni oggetto di leasing, di cui solo il terzo veniva restituito e venduto al miglior prezzo (poi portato in detrazione dalla relativa penale risarcitoria).

1.1. Il tribunale ha ritenuto applicabile analogicamente la L. Fall., art. 72-quater, ai contratti risolti ante fallimento – come pacificamente quelli in esame – ammettendo di conseguenza la sola somma pari alla differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato, e dichiarando “escluse le pretese risarcitorie non testualmente previste e spese non nell’interesse della massa”.

1.2. Il suddetto decreto è stato impugnato da Unicredit con ricorso affidato a otto motivi. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 12377 del 09/05/2019 la Prima sezione di questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., comma 2, in relazione alla questione della disciplina degli effetti della risoluzione del contratto di leasing verificatasi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

2. Sopravvenuta, sul punto, una decisione delle Sezioni Unite, la causa è stata trattata all’udienza camerale del 24 giugno 2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, con riguardo a natura e funzione delle “penali risarcitorie” contrattuali, erroneamente considerate “indennizzo” quando esse rappresentavano, in realtà, “la somma dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione ed attualizzati secondo il tasso indicato nelle condizioni generali di contratto nonché del prezzo finale di opzione, anch’esso attualizzato”.

2.2. Analoga censura, nella prospettiva dell’interpretazione del contratto, è mossa con il terzo motivo, relativo alla violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 72 quater e degli artt. 1322 e 1362 c.c..

2.3. Il secondo mezzo assume l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove si è esclusa quella parte di credito asseritamente “costituito da pretese risarcitorie non testualmente previste”.

2.4. Sotto altro profilo, il quarto motivo censura l’esclusione delle “penali risarcitorie previste da clausole penali lecite e comunque eque”, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1384 c.c..

2.5. Con il quinto motivo si deduce contestualmente la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 72 quater, nonché l’insufficiente o contraddittoria motivazione con riguardo alla esclusione del credito relativo al leasing della Mercedes, il cui prezzo di vendita era stato debitamente decurtato dalla somma insinuata al passivo.

2.6. Il sesto mezzo censura la violazione e falsa applicazione L. Fall., artt. 53,72,72-quater e 96, nella parte in cui non si è consentita l’ammissione al passivo con riserva, in vista della deduzione dell’importo ricavabile dalla vendita del bene rivendicato (gru) e senza riserva con riguardo al bene non rivendicato e non rinvenuto (ponteggio).

2.7. In subordine, il settimo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 96, comma 1 e art. 72-quater, in quanto il tribunale avrebbe semmai dovuto dichiarare inammissibile (non già rigettare) la domanda per la parte del credito non ammesso, onde consentire una successiva insinuazione tardiva che potesse tener conto della futura riallocazione dei beni.

2.8. Con l’ottavo motivo si contesta l’esclusione delle spese legali sostenute nell’interesse dell’utilizzatore, insinuate in via chirografaria, per violazione della L. Fall., artt. 93 e 72-quater, nonché degli artt. 2755 e 2770 c.c..

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento di tutti i restanti.

4. La questione di diritto che viene in rilievo si colloca nell’ambito di una dibattuta tematica che ha da ultimo trovato composizione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali disattendendo un indirizzo di recente emersione (Cass. 8980/2019, 18545/2019, 24438/2019, 27545/2019), contrastante con il pregresso orientamento da esse confermato, quale “diritto vivente di risalente formazione”, ma “ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling” (Cass. Sez. U., 65/1993; Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019) – hanno fissato i seguenti principi: i) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526 c.c., comma 2; ii) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138, si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c. e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente la L. Fall., art. 72 quater (Cass. Sez. U., 2061/2021; v. anche Cass. Sez. U., 2142/2021).

4.1. Alla luce della riferita pronuncia nomofilattica, il tribunale ha sicuramente errato nell’applicare analogicamente la L. Fall., art. 72-quater, nonostante i contratti di leasing fossero stati risolti prima della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, ha erroneamente ammesso al passivo fallimentare i soli canoni scaduti, dopo aver impropriamente qualificato le ulteriori pretese – per canoni a scadere attualizzati e prezzo finale di opzione attualizzato – come “pretese risarcitorie non testualmente previste”.

4.2. A ben vedere, le varie voci di credito esposte dal concedente inclusa quella relativa alle “spese” sostenute, insinuate al passivo in via chirografaria (non già in prededuzione) – non sono state nemmeno inquadrate nel “credito vantato alla data del fallimento” di cui della L. Fall., art. 72-quater, comma 3, che ai fini della quantificazione del credito insinuabile al passivo fallimentare menziona anche la deduzione del ricavato dalla nuova allocazione del bene sul mercato.

4.3. In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto tener conto che tale deduzione era stata operata dal ricorrente con riguardo all’unico bene rivendicato, effettivamente restituito e già venduto (l’autovettura Mercedes), mentre per i restanti due beni – secondo le allegazioni del ricorrente – non era risultata possibile una nuova allocazione sul mercato: il ponteggio perché nemmeno rivendicato (restando quindi nella disponibilità del fallimento), la gru perché non rinvenuta (donde l’accoglimento della domanda di restituzione con la clausola “salvo il rinvenimento del bene”).

4.4. In definitiva, il tribunale dovrà riesaminare l’intera vicenda alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, procedendo preliminarmente alla corretta qualificazione dei contratti per cui è causa (come leasing di godimento o traslativo) per poi esaminare anche la domanda avanzata sulla base della clausola penale, tenendo conto che due dei beni oggetto di leasing non risultano restituiti.

5. E’ appena il caso di aggiungere che, in tema di ricorso per cassazione, questa Corte può individuare d’ufficio – in base al principio “iura novit curia” – i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sollevate con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno (Cass. 4272/2021, 14421/1999).

6. All’accoglimento del ricorso, nei termini esposti, segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, con assorbimento dei restanti sette, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021

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