LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23373-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.V.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 145/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di F.V.P.,in qualità di legale rappresentante della Effe.CI s.r.l. che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della Puglia, sul rilievo che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto far precedere dalla notifica di un avviso di accertamento la cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2009, aveva disconosciuto la detraibilità del credito IVA maturato nell’esercizio 2007 ed inserito nella dichiarazione relativa all’esercizio di imposta 2008 sul presupposto che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione, confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella impugnata, rigettando l’appello dell’amministrazione finanziaria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene infatti che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate procede a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni ed è quindi legittimata a verificare la corrispondenza fra il valore del credito indicato come credito dell’anno precedente e riportato nella dichiarazione presentata per l’anno di imposta successivo, con l’importo esposto nella dichiarazione relativa all’anno precedente in cui il credito è maturato.
Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
La ricorrente si duole infatti della mancata motivazione in relazione ad uno dei capi di appello riguardante la contestazione dell’importo liquidato.
Il primo motivo è fondato.
Giova ricordare che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17758 dell’8/09/2016 hanno affermato il principio, che va ribadito secondo cui “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”;
– “si è in proposito affermato (Cass. ord. n. 4360/17) che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione dl detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”. Nella motivazione della pronuncia in esame si è osservato che: “anche di recente le S. U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circolare n. 100/E del 2000 e circolare n. 143/E del 2000; circolare n. 34/E del 2012 e circolare n. 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass. S.U. n. 17758/2016)”.
La CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, invece la stessa nascendo da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente nell’anno 2007 e dalle incongruenze dagli stessi risultanti. Sulla base di tali considerazioni, ha dunque errato la CTR nel ritenere non correttamente utilizzato lo strumento di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.
Nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui il credito IVA era sorto e nondimeno utilizzato in compensazione nell’anno d’imposta oggetto di accertamento; ne consegue che ha dunque errato la CTR nel ritenere non correttamente utilizzato lo strumento di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e preteso l’emissione di un previo avviso di accertamento con la ulteriore precisazione che “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018, Rv. 646922).
Il secondo motivo è parimenti fondato.
La CTR ha ritenuto di confermare la decisione dei primi giudici in ordine al quantum del credito ritenendo corretta la relativa valutazione senza prendere in alcuna considerazione i rilievi specifici sollevati dall’Amministrazione che aveva in modo puntuale contestato l’importo delle somme evidenziando sul punto come l’importo riconosciuto a tale titolo nella misura di Euro 10.535,92 fosse conseguenza della sottrazione della cifra di Euro 98.326,75 (imponibile complessivo indicato nel documento depositato quale fatture ricevute) dalla somma di Euro 108.862,67 (imponibile complessivo leggibile sulla copia esibita in giudizio quale registro delle fatture emesse.
Sempre in proposito metteva in luce che le fatture esibite erano il frutto di cessione intracomuntarie quindi operazioni non imponibili ai fini Iva.
Il motivo risponde al requisito di autosufficienza avendo riportato la ricorrente per esteso il motivo per il quale si denuncia la motivazione apparente.
il vizio processuale indicato (carenza di apparato motivazionale sul punto in questione) trova evidente riscontro negli atti di causa.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la misura del credito deciso dalla CTP in quanto basata sui calcoli riportati dalla difesa della contribuente ed ha aveva contrapposto ad essa le ragioni per le quali tale importo non poteva ritenersi corretto.
In relazione a tale specifico punto la CTR ha ritenuto di confermare la pronuncia dei primi giudici senza svolgere alcuna considerazione sul punto risultando in conseguenza del tutto carente la motivazione della sentenza.
La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Puglia sez. distaccata di Lecce, che in diversa composizione provvederà a riesaminare lo specifico motivo e alla liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. distaccata di Lecce, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021