LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11387-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
VIMATEL S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA STASI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto dalla Vi.Matel S.p.A. avverso la sentenza n. 275/11/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto, limitatamente alla richiesta subordinata di applicazione della sanzione unica D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5 i ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento IVA 2006-2009;
la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva; con ordinanza emessa in data 10.8.2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per integrazione documentale
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;
1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021