LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18031/2014 proposto da:
F.P., (CF *****) rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. Giovanni Adami, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marzia Contucci in Roma, al viale G.
Mazzini n. 134;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 14/01/14 depositata in data 13 gennaio 2014 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 14/01/14 depositata il 13.1.2014 la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Udine, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi che ne avevano determinato il reddito in via sintetica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5, e 6.
Osservava la CTR che, se era incontestata la circostanza che le dimostrate movimentazioni bancarie erano confluite sul conto della contribuente, l’onere probatorio poteva essere assolto solo mediante l’individuazione analitica di fatti documentalmente comprovati, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche o cumulative. Nel periodo contestato, le singole movimentazioni bancarie documentate dalla ricorrente, proprio perché singole ed avulse dal contesto della complessiva sequenza delle operazioni, che solo mediante l’integrale allegazione degli estratti conto era possibile documentare, non consentivano di conoscere i reali utilizzi della totalità delle somme movimentate, che potrebbero aver avuto una destinazione ed un impiego ben diversi da quelli sostenuti dalla contribuente.
Ne’ risultava condivisibile la tesi che in tal modo si sarebbe verificato un aggravio eccessivo dell’onere probatorio, derivante dal necessario collegamento diretto tra i comprovati disinvestimenti e gli stessi nuovi acquisti di beni-indice, in quanto l’onere che incombe sul contribuente è funzionale proprio al superamento della presunzione utilizzata dall’Ufficio; nel caso in esame, l’insufficienza della documentazione allegata non consentiva di ritenere illegittimi gli avvisi di accertamento, che dunque andavano confermati.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo. L’ufficio ha depositato memoria al solo dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la contribuente si duole del vizio di violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e/o del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la disciplina del vecchio redditometro non impone affatto al contribuente, come ritenuto dalla CTR, di produrre prove documentali circa il nesso eziologico esistente tra la propria capacità finanziaria e l’effettivo utilizzo della medesima, a fronte delle spese sostenute nell’ambito dei periodi di imposta oggetto di accertamento.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR non ha posto in dubbio la circostanza che le movimentazioni bancarie documentate dalla contribuente fossero effettivamente entrate nella disponibilità di quest’ultima, censurando, invece, la mancata integrale produzione degli estratti conto che, secondo l’impugnata sentenza, sarebbero stati necessari/ al fine di conoscere i reali utilizzi della totalità delle somme movimentate, potendo queste ultime aver avuto una destinazione, in concreto, diversa da quella sostenuta dalla ricorrente. Perciò, secondo la CTR, in mancanza della prova del necessario collegamento tra i comprovati disinvestimenti e i nuovi acquisiti di beni-indice, la presunzione adoperata dall’Ufficio non poteva considerarsi superata.
1.3. Così opinando, però, e dunque richiedendo la specifica dimostrazione della destinazione delle maggiori disponibilità dimostrate dalla contribuente, la CTR si è posta in contrasto con quanto affermato da questa Corte circa la non necessità della specifica dimostrazione del nesso eziologico in tema di redditometro.
1.4. Così, secondo Cass. 28/03/2018, n. 7757 (ma v. anche in parte motiva Cass. 23/12/2020, n. 29388; nonché Cass. 10/04/2018, n. 8746, e Cass. 26/11/2014, n. 25104), “In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica”.
1.5. Più in particolare, Cass. 04/08/2020, n. 16636, ha statuito che “In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile “ratione temporis”) è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”.
1.6. La CTR non si è esattamente attenuta a tali principi: non verificando la percorribilità di un giudizio probabilistico, ma pretendendo la prova diretta del nesso eziologico (“le singole movimentazioni bancarie… non consentono di conoscere i reali utilizzi”; “l’onere probatorio incombente sul contribuente è funzionale proprio al superamento della presunzione assunta dall’Ufficio”), la CTR ha incentrato il proprio ragionamento sulla necessità di una prova diretta circa la reale destinazione dei disinvestimenti, senza verificare se dai documenti prodotti emergessero comunque circostanze sintomatiche del fatto che le spese contestate fossero state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
2. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021