LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18074/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
POLYGLASS s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 257/34/13 depositata in data 23 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 257/34/13 la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso della curatela del fallimento della Polyglass s.r.l. contro una cartella di pagamento relativa agli anni 1990 e 1992, avendo la contribuente fruito del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
Osservava la CTR che se è vero che il termine per il pagamento previsto dall’art. 9 cit. era stato originariamente fissato alla data del 16 aprile 2003, il versamento avvenuto il successivo 16 maggio poteva comunque considerarsi tempestivo, visto che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, aveva differito il termine ultimo al 30 settembre 2006.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente dato atto che, anche a seguito di ricerche effettuate all’interno del fascicolo d’ufficio ed in cancelleria, il presente ricorso per cassazione non risulta notificato dalla ricorrente.
Al di là dell’accettazione della raccomandata con la quale è stata chiesta la notifica a mezzo dell’ufficio postale, riportata a tergo dell’ultima pagina del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, non risulta però che il procedimento notificatorio si sia poi regolarmente perfezionato. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021