Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31864 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28542/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ALLEGHE FUNIVIE SPA, in persona nel legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Paniz, dall’Avv. Domenico Sagui Pascalin, e dall’Avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultima, piazza Gondar, n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 539/5/17, depositata il 3 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale de Augustinis Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata.

RITENUTO

Che:

La società Alleghe Funivie spa impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Belluno l’avviso di classamento e attribuzione di rendita emesso dall’Agenzia del territorio in relazione a porzione di immobile, sito nel Comune di *****, distinto al catasto al foglio ***** mappa ***** sub *****, e funzionale alla stazione di arrivo dell’impianto di risalita a cabinovia che collega le località *****. Esso riguarda la piattaforma di imbarco, la sala azionamenti, il locale gruppo elettrogeno e locali di servizio della struttura ospitante la cabinovia. Con l’atto impugnato, l’Ufficio, disattendendo il classamento in E/1 proposto con procedura DOCFA dalla società, attribuiva all’immobile la categoria catastale D/8. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dalla società ritenendo corretta l’attribuzione della categoria E/1, trattandosi di locali destinati al trasporto e non risultando esservi nella stazione a monte della cabinovia locali autonomamente destinati ad un’attività diversa dal trasporto.

Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società Alleghe.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2006, art. 2, comma 40 e del D.P.R. n. 1142 del 1972, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente il servizio di trasporto svolto dalle funivie e funicolari non potrebbe essere qualificato come servizio di trasporto pubblico cui deve essere riferito il classamento in categoria E/1, non avendone le caratteristiche ed avendo invece finalità ludico-sportive. Prova ne sarebbe il prezzo previsto per l’utilizzazione dell’impianto, non commisurato al giusto prezzo di un trasporto pubblico essenziale, nonché il carattere meramente stagionale dell’attività e l’essere le località di arrivo situate in zone di alta montagna prive di residenti.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

Il classamento degli impianti di risalita ha costituito oggetto di diverse pronunce di questa Corte, trattandosi di stabilire se essi debbano essere ricompresi nella categoria D/8, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate, ovvero nella categoria E/1, come affermato dai contribuenti.

Il discrimine tra le due categorie è dato dalla circostanza che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili caratterizzati, dal punto di vista tipologico-funzionale, costruttivo e dimensionale, dall’essere sostanzialmente incommerciabili. E infatti, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, stabilisce che tra le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale (Cass., Sez. 5, n. 2247 del 2021; Sez. 5, n. 34657 del 2019; Sez. 5, n. 10674 del 2019).

Ai fini della determinazione della rendita catastale di tali immobili, nonché di quelli a destinazione speciale (categoria D), la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 stabilisce che, nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, deve aversi riguardo alle istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 2012. Questa, nel definire i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili in parola, richiama la circolare n. 4 del 2007 la quale evidenzia come, ai fini del classamento nella categoria E, e specificamente nella categoria E/1 (“stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei”), sia necessario tener conto della funzione concretamente svolta dall’immobile, individuando le attività strettamente funzionali alla destinazione di stazione per il trasporto terrestre, marittimo e aereo, in modo da ricomprendervi solo quegli immobili o loro porzioni che ospitano tali attività. Sono, invece, escluse da tale categoria le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e tabacchi, i centri commerciali. La medesima circolare, inoltre, dispone che non debbano essere censiti in categoria E/1 gli impianti quali seggiovie, funivie e simili “quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di tini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8”.

Rientrano nella categoria D, ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8 gli immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni. Si tratta, pertanto, di immobili con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle previste alle categorie A, B, C.

Con riguardo agli impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, questa Corte ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che richiede una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolga un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche. Si e’, altresì, precisato che non può aver rilievo l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. Sez. 6-5, n. 1442 del 20/01/2017; n. 1443 del 20/01/2017; Sez. 6-5, n. 4541 del 5/3/2015; Sez. 6-5, n. 3733 del 24/2/2015; n. 23608 del 2008).

Tale orientamento è stato di recente ribadito, affermandosi che “i fabbricati inclusi nella categoria catastale E/1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale”. Ed inoltre che “gli immobili pertinenti agli impianti di risalita (sciovie, seggiovie, funivie), adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota, rientrano della previsione della categoria catasta le D/8, recante la previsione dei “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”” (Cass., Sez. 5, n. 6555 del 09/03/2020).

Diviene allora determinante, ai fini del classamento, accertare se l’impianto di risalita sia adibito in via esclusiva al servizio ludico/sportivo, ovvero se il medesimo sia utilizzabile, sia pure parzialmente, come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico. Non è invece dirimente la circostanza che l’installazione degli impianti di risalita e l’attività conseguente siano soggette a provvedimenti autorizzatori o concessori da parte di enti pubblici (v. Corte Cost. n. 130 del 2020), dovendosi piuttosto verificare se soddisfino esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, o siano invece finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali.

In definitiva, dunque, è necessario accertare la destinazione concreta dell’impianto in quanto può costituire ragione dell’attribuzione della categoria E/1 “la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani a fronte del pagamento della relativa tariffa” (Cass., Sez. 5, n. 5070 del 21/02/2019).

Tale accertamento in fatto va coordinato, inoltre, con il disposto normativo di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi da 40 a 45 conv. in L. n. 286 del 2006 che, intervenendo sulla materia dell’accatastamento dei beni in categoria E, ha previsto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di comprendere “immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale od ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Nella specie, sussiste il vizio denunciato dalla ricorrente dal momento che la CTR ha del tutto omesso di accertare se la struttura sia al servizio esclusivo delle piste sciistiche e dunque abbia finalità esclusivamente ludico/ricreative, ovvero se sia utilizzata anche come mezzo di trasporto, indispensabile per chi voglia accedere a determinati territori montani.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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