LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15181/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
SAMI’ S.N.C. DI C. G. E V. C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Noto e dall’Avv. Giuseppe Palladino, giusta procura speciale datata 10.6.2021 e depositata in giudizio, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;
– controricorrente –
nonché
V.C.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 11019/51/2014 depositata il 15 dicembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, venivano dichiarati inammissibili gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nn. 477 e 479/5/2012, le quali avevano accolto il ricorso della società Samì S.n.c. di C. G. e V. C. e del socio V.C., aventi ad oggetto rispettivamente un avviso di accertamento per IRAP e uno per IRPEF e addizionali 2005, emessi a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 39, comma 2, lett. d).
2. La CTR per effetto della ritenuta inammissibilità dei gravami confermava le decisioni di primo grado, accogliendo le eccezioni preliminari dei contribuenti appellati di tardività delle impugnazioni proposte dall’Agenzia nei confronti della società, con ritenuta conseguente inammissibilità anche dell’impugnazione proposta nei confronti del socio, al quale era stato imputato pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società nel suddetto periodo di imposta.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso; il socio V.C. è rimasto intimato.
4. Il sostituto Procuratore Generale, Alberto Celeste, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1 e art. 327 c.p.c., comma 1.
6. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affermato più volte, in applicazione delle sentenze della Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002 che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello secondo le modalità fissate dall’art. 20, comma 2, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall’Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 29/03/2006, Rv. 590643 – 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14034 del 17/06/2009, Rv. 608392 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24568 del 18/11/2014, Rv. 633385 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 123 del 04/01/2018, Rv. 652534 – 01).
7. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidata giurisprudenza nel caso di specie, in cui l’Agenzia ha fatto applicazione della medesima prassi adottata dall’ufficio postale, di notoria conoscenza, ed ha errato la CTR a non tenerne conto. Pertanto, dal momento che la data ultima per la notifica dell’appello alla società è scaduta l’11.2.2013, risulta tempestivamente notificato il gravame avverso la sentenza di primo grado in cui l’appellante ha consegnato all’ufficiale postale il plico in data 7.2.2013 e tale consegna risulta dimostrata, come accertato dalla stessa CTR, dal timbro sull’elenco di trasmissione dell’Agenzia apposto in tale data da Poste italiane s.p.a.. Ulteriore conseguenza, è erronea la statuizione che ritiene inammissibile pure l’appello proposto nei confronti del socio quale conseguenza di un inesistente giudicato sulla pretesa tributaria.
8. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia deduce la nullità della sentenza d’appello e dei giudizi riuniti per violazione del principio del contraddittorio, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che in appello era stata disposta la riunione dei due ricorsi promossi dalla s.n.c. e da un socio, ma non anche quella promossa dall’altro socio litisconsorte necessario.
9. Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).
10. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone Samì S.n.c. di C. G. e V. C., V.C. e C.G., per la ricostruzione del reddito di impresa per l’anno di imposta 2005, il quale non può non produrre effetto nei confronti di tutti i soci cui dev’essere imputato per trasparenza il reddito rettificato pro quota; nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del socio C.G., il quale ha separatamente impugnato l’accertamento emesso per il suo reddito di partecipazione.
11. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).
12. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado con il predetto socio, della cui esistenza dà conto la stessa denominazione della società attinta da uno dei due atti impositivi impugnati, è pertanto nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
13. La Corte non ignora che è stato recentemente statuito da Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32220 del 10/12/2019 (Rv. 656109 – 01) come, per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in cassazione la presenza di cause decise separatamente nel merito non determina la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società. Nella fattispecie decisa dal suddetto arresto però spiegava effetto il giudicato esterno reso nei confronti della società, mentre nel presente caso il giudicato non sussiste. Infatti, neppure il giudicato interno è ancora maturato perché la sentenza impugnata in questa sede non è definitiva.
14. E’ dunque ragione di distinzione il fatto che, mentre in quella fattispecie non era più possibile la trattazione unitaria dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone e degli accertamenti consequenziali, emessi dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci in considerazione del maggior reddito da partecipazione conseguito, nel caso in esame ciò è ancora possibile, perché non è definitiva la decisione resa nei confronti della società né dei due soci.
15. Non è infine neppure possibile fare applicazione dell’insegnamento di Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 – 01, secondo cui “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suol soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio”.
16. Manca nel caso di specie non solo la simultanea trattazione in sede di appello della causa coinvolgente la società e un socio da un lato e, dall’altro, della distinta causa relativa al secondo socio, ma, soprattutto, le rationes decidendi delle due sentenze non sono le medesime, in quanto nella seconda sentenza, a sua volta oggetto di ricorso per cassazione e chiamata alla presente adunanza, la CTR ha ritenuto esistente una sorta di giudicato esterno discendente dalla sentenza impugnata in questa sede, pur non definitiva. Al contrario, la ratio che ha (erroneamente) definito la decisione oggetto del presente ricorso consiste nella ritenuta tardività della notifica dell’appello quanto alla società e in una sorta di consequenziale giudicato interno nei confronti del socio dipendente.
17. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata e i giudizi riuniti sono nulli, con rinvio alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dei giudizi riuniti e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021