Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3192 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6891-2020 proposto da:

COOPERATIVA NUOVA URBANISTICA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO PRESTINONI;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 45/2020 del TRIBUNALE di VARESE, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. Paola VELLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che conclude per l’annullamento della sentenza impugnata ravvisandosi la competenza del Tribunale ordinario di Varese.

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata – pronunciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di Euro 6.135,67 ottenuto dalla Cooperativa Nuova Urbanistica (ora in liquidazione coatta amministrativa) contro il socio C.C. a titolo di “spese di gestione ed amministrazione della Cooperativa” per gli anni 2013 e 2014 – il Tribunale di Varese ha declinato la propria competenza per materia, in favore del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. a), accogliendo l’eccezione formulata dall’opponente (che aveva altresì concluso per la declaratoria di litispendenza, continenza ovvero connessione con due cause pendenti avanti la suddetta sezione specializzata, aventi “identità di soggetti, dell’oggetto e della causa petendi”).

2. A fondamento della propria decisione, il giudice a quo ha osservato che: i) per quanto dichiarato dalla stessa ricorrente in sede monitoria, il credito riguarda le “spese di gestione ed amministrazione della Cooperativa” e deriva dalla clausola 2, lett. b) dei “patti e condizioni dell’atto di assegnazione in godimento dell’immobile (…) a titolo di proprietà indivisa”, traendo perciò “origine dalla regolamentazione dei rapporti tra socio e Cooperativa”; ii) detta clausola “dispone che il socio debba versare un contributo annuale per spese di gestione e per l’attività della Cooperativa”, che, “in quanto non altrimenti specificate e determinate anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, come quelle per l’attività della Cooperativa, anch’esse previste dalla norma in commento, devono ritenersi relative alla gestione della Cooperativa”; iii) tale disposizione “riproduce l’art. 8 dello Statuto sociale, in atti, che alla lett. c) pone a carico dei soci l’obbligo di versare una somma a titolo di contributo spese determinato dal Consiglio di Amministrazione”; iv) pertanto tali spese “non sono riconducibili al rapporto sinallagmatico di scambio tra godimento del bene e canone – canone che, tra l’altro, secondo l’espresso disposto dell’art. 2 dell’atto di assegnazione 9 marzo 1993 doveva essere corrisposto sino al 1.1.2003 – ma al rapporto sociale”, tanto più che “il contratto non reca criteri di determinazione oggettiva delle spese in questione, ma rinvia ad una Delib. del consiglio di amministrazione per la concreta determinazione delle spese medesime”.

3. Avverso detta sentenza la Cooperativa in L.C.A. ha proposto “ricorso per regolamento necessario di competenza (artt. 42-49 c.p.c.)”, sostenendo la competenza dell’adito Tribunale di Varese, in quanto: i) le “spese di gestione” per cui è causa “concorrono a comporre il canone complessivo di godimento” dell’alloggio “assegnato in proprietà indivisa”, ripetendone la natura contrattuale quali “voci che “accedono” propriamente al canone di cui sopra”; ii) “il corrispettivo dovuto dai soci per il godimento di alloggi a proprietà indivisa, definito in ogni sua componente nella Delib. 10 maggio 1980” (doc. 8), “comprende la corresponsione del rimborso di spese di gestione e amministrazione”, poichè “il bene rimane della Cooperativa che (…) ne rende possibile il godimento al socio assegnatario anche attraverso la messa a disposizione di beni e servizi”; iii) dai documenti allegati al ricorso monitorio emerge che si tratta di “oneri accessori al canone di alloggio” ovvero “oneri accessori al godimento alloggio a proprietà indivisa”; iv) il punto 2, lett. b) dei “patti e condizioni dell’atto di assegnazione” del 9 marzo 1993, impone al socio C. di versare, in quanto assegnatario, il canone di godimento e “un contributo annuale per spese di gestione e per attività della società cooperativa, contributo che verrà determinato anno per anno dal CDA”, la cui misura è “parametrata alle dimensioni dell’alloggio oggetto di specifica assegnazione” (doc. 9, 10); v) diversamente l’art. 8, lett. c) dello Statuto impone al socio (in quanto tale) di “versare una somma a titolo di contributo spese determinato dal Consiglio di Amministrazione” solo “all’atto di ammissione alla Società”; vi) la pretesa azionata trae dunque titolo dal rapporto mutualistico “che deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale il socio viene a fruire di tali beni e servizi”.

4. In assenza di difese dell’intimato, il p.m. ha fatto pervenire le conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. sopra richiamate.

CONSIDERATO

che:

5. Il ricorso, pur essendo ammissibile – poichè volto a censurare le determinazioni adottate con sentenza pronunciata all’esito della rimessione della causa in decisione – non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che la controversia, per come prospettata dalla originaria ricorrente, sia sussumibile (quantomeno per connessione) nel concetto di “rapporti societari” di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), (come modificato dalla L. n. 27 del 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012), che integra una “nozione generale”, rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate di seguito alla formula “ivi compresi” svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. 13956/2016; cfr. Cass. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015).

5.1. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto, l’uno di carattere associativo – che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio – l’altro per lo più di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente.

5.2. In particolare, nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, disciplinate dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, l’acquisto del godimento dell’alloggio per la cui realizzazione l’ente è stato costituito, tramite l’attribuzione ai soci di un diritto reale di uso o abitazione (Cass. 7455/1994), passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella che assicura il godimento dell’alloggio, in relazione al quale la cooperativa assume la veste di concedente e il socio quella di assegnatario in godimento (cfr. Cass. 18724/2007, 7646/2007, 15550/2000).

6. Sulla base di tali premesse si è specificato che, “mentre dal rapporto associativo discende l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi” (Cass. 11015/2013; cfr. Cass. 16304/2009, 9393/2004), e tali ultime prestazioni rappresentano non già un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell’interesse dei soci, bensì il corrispettivo del trasferimento in loro favore della proprietà o del godimento.

6.1. Di conseguenza, solo quando ha ad oggetto “il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario”, la controversia “non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa”, che è invece configurabile “in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio “(Cass. 22327/2020), “alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi” (Cass. 22149/2020, 8738/2017) ed “in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell’atto di citazione introduttivo” (Cass. 1826/2018).

6.2. Anche di recente si è ribadito che, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la locuzione “rapporti societari” contenuta nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, comprende – con riguardo ad una società cooperativa – i rapporti in base ai quali la società stessa è impegnata a fornire i beni e servizi ai propri soci e tutto cià che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale regolamentazione o la modifichino” (Cass. 8656/2020).

7. Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della Cooperativa risulta che le somme di che trattasi sono dovute a titolo di “spese di gestione ed amministrazione della Cooperativa… determinate dal Consiglio di Amministrazione” per gli anni 2013 e 2014, laddove le “,Tese di gestione” che “concorrono a comporre il canone complessivo di godimento” dell’alloggio, “assegnato in proprietà indivisa”, “”accedono” propriamente al canone” ed hanno natura accessoria rispetto ad esso, che però – secondo quanto accertato dal giudice a quo – era dovuto solo “sino al 1.1.2003”. Di qui la conclusione che esse siano state richieste al C. (quantomeno in parte, stando alle non univoche risultanze documentali allegate in sede monitoria) non già in stretta ed esclusiva correlazione alla sua qualità di assegnatario dell’alloggio, bensì in funzione della sua qualità di socio, ovvero in base al rapporto associativo che lo lega all’ente-cooperativa, stante la finalità, dichiaratamente assolta, di assicurare le risorse per la gestione e l’amministrazione in via ordinaria della società, sì che risulta l’appartenenza ad essa del C. – piuttosto che la proprietà indivisa dell’alloggio di cui divenne assegnatario nel 1993 – a renderne in tesi doveroso l’adempimento.

7.1. Nè il richiamo di un simile obbligo nel corpo dell’atto di assegnazione dell’alloggio (sia pure con la quantificazione per relationem alle sue dimensioni) è sufficiente ex se a determinare, per converso, uno sradicamento causale rispetto allo status di socio e alle vicende societarie. D’altro canto, un’eventuale commistione di cause tra rapporto societario e rapporto sinallagmatico (godimento dell’alloggio) lascerebbe comunque ferma la competenza, per connessione, della sezione specializzata, D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3, comma 3.

8. In definitiva, deve rigettarsi il ricorso e statuirsi la competenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto (Cass. Sez. U, 4315/2020), poichè, “in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013” (Cass. 13636/2020, 11331/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento necessario di competenza e statuisce la competenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, che regolerà anche le spese di questo procedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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