LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12116/2013 R.G. proposto da:
MEDTRONIC ITALIA s.p.a. (C.F. e P. IVA: *****), con sede legale in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Lumini, Luigi Cardascia e Enrico Ceriana e con domicilio eletto presso l’Avv. Attilio Pelosi (con studio in Roma, via Po n. 28);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– costituita in giudizio ma non controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per La Lombardia (n. 118/27/2012), pronunciata il 26 ottobre 2012 e depositata il 13 novembre 2012;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 maggio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1. MEDTRONIC ITALIA s.p.a. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 142/24/2011, emessa dalla CTP di Milano, che aveva rigettato l’impugnazione di avviso di accertamento, per l’esercizio 2005, per il recupero di IVA (considerata indetraibile) ed imposta di registro con riferimento ad una cessione d’azienda.
2. La CTR, in particolare e per quanto ancore rileva in questa sede, interpretò il rapporto negoziale intercorso tra la contribuente ed altro soggetto alla stregua non di un contratto di commissione bensì quale cessione d’azienda, anche in ragione di una scrittura privata, intestata “contratto per l’acquisto di attività”, avente ad oggetto tutti i crediti commerciali, il magazzino e le immobilizzazioni materiali, e, per l’effetto, ritenne fondata la ripresa anche ai fini dell’imposta di registro.
3. Come premesso, avverso la sentenza di secondo grado ricorre la contribuente con cinque motivi, sostenuti da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce senza controricorrere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il solo motivo n. 5 di ricorso merita accoglimento.
2. I motivi dal n. 1 al n. 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.
2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, si deduce l’insufficienza motivazionale (anche in termini di omessa motivazione) in merito all’eccezione preliminare di estraneità della ricorrente (impugnante in primo grado nonché appellante) alla materia del contendere avente ad oggetto l’avviso di accertamento (poi trasfuso in cartella) alla stessa notificato quale cedente dell’azienda e da lei impugnato per “mero tuzionismo”.
Con il motivo n. 2, in relazione sempre all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio… per non aver” la CTR “verificato se i beni ceduti costituivano un insieme organizzato ai sensi dell’art. 2555 c.c., della Sesta Dir. IVA, art. 5, n. 8, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2”.
Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, e della Sesta Dir. IVA, art. 5, n. 8, per non aver la CTR valutato la sussistenza della cessione d’azienda in relazione alla presenza di una organizzazione d’impresa sui beni ceduti.
Con il motivo n. 4, la ricorrente ripropone affinché siano “apprezzati” da questa Corte, i motivi ritenuti assorbiti dalla CTR, circa l’assunta inesistenza di cessione di ramo d’azienda alla luce della L. n. 109 del 1994, art. 35, in forza del quale la cessione non sarebbe opponibile all’appaltante, e dell’art. 2559 c.c., dalla cui norma, a contrariis, si argomenterebbe nella specie l’insussistenza della detta cessione.
2.2. I motivi in oggetto sono inammissibili, per i plurimi profili di seguito esplicitati, oltre che comunque infondati in ragione dell’efficacia di un giudicato esterno tra le parti (con conseguente inconferenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, circa la nozione di azienda in tema d’IVA, sollecitato dalla contribuente con memoria).
2.3. In particolare, al netto dell’inammissibile tentativo di sostituire, a quelle della Commissione, proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, nel quale, peraltro, si esauriscono le censure nn. 3 (che alle diverse valutazioni di merito ricollega una censura di falsa applicazione di legge) e 4 (integrante un “non motivo”), i motivi nn. 1 e 2, come innanzi sintetizzati, sono stati dedotti in termini non più ammissibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012. Essi, difatti, lungi dal prospettare omesso esame di fatti (storici) decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, paventano vizi motivazionali (in termini di motivazione insufficiente) oltre che una pretesa omessa verifica, da parte della CTR, circa la sussistenza di un’azienda oggetto di cessione, in merito alla quale, peraltro, la sentenza impugnata si dilunga in diverse pagine (pagine 2, 3 e 4) ove sussume il fatto accertato nel diritto come interpretato da questa Corte. E’ altresì appena il caso di evidenziare l’insussistenza dell’omessa motivazione (di cui al motivo n. 1) circa l’eccezione preliminare di estraneità della ricorrente alla materia del contendere. La CTR, difatti, in merito motiva, con statuizione sul punto non diversamente censurata, in termini di corretta notificazione dell’avviso di accertamento al cedente.
2.4. Nel merito cassatorio, comunque, i motivi nn. 2, 3 e 4 sono infondati in quanto, con riferimento alla qualificazione in termini di cessione d’azienda del negozio giuridico (con conseguente indetraibilità dell’IVA), esplica efficacia di giudicato esterno la sentenza n. 9858 del 19 aprile 2017 di questa Corte emessa in giudizio pendente tra le stesse parti del presente processo, ancorché con riferimento ad avviso di liquidazione dell’imposta di registro, rilevabile d’ufficio anche tramite attività istituzionale di ricerca (ex plurimis: Cass. sez. 6-2, 11/06/2021, n. 16589; Cass. sez. 1, 27/07/2017, n. 18634, Rv. 644983-01; Cass. sez. 4, 04/12/2015, n. 24740, Rv. 637993-01; Cass. sez. 5, 30/12/2011, n. 621060-01; Cass. Sez. U, 17/12/2007, n. 26482, Rv. 601016-01). La statuizione del 2017, con iter logico-giuridico che in questa sede si condivide, ha difatti rigettato il motivo di ricorso della contribuente sindacante la statuizione di merito (CTR Lombardia, sent. 09/35/2012) proprio circa la detta riqualificazione del medesimo negozio giuridico in termini di cessione d’azienda.
3. Per converso, è fondato il motivo n. 5 di ricorso con il quale si censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello inerente la statuizione di primo grado circa l’assunto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento quanto all’irrogazione delle sanzioni, non essendovi difatti nella detta statuizione traccia della pronuncia in merito alla doglianza di cui innanzi, mossa dalla contribuente appellante.
4. In conclusione, rigettati gli altri motivi, il solo motivo n. 5 deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo n. 5 di ricorso, rigettando gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021