LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27781/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
O.A., (CF *****), rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Oropallo Domenico, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 58, presso lo studio dell’avv. Stefano Paniccia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2386/39/14 depositata in data 10 aprile 2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola ed a seguito di riconvocazione il giorno 24 marzo 2021,
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 2386/39/14 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro un avviso che aveva determinato il reddito in via sintetica per l’anno di imposta 2007.
Osservava la CTR che il contribuente aveva documentato l’acquisto dell’autovettura Range Rover in minima parte con lo smobilizzo di altra autovettura ed in gran parte con mutuo ed i relativi documenti erano stati ingiustamente ritenuti inidonei dal giudice di primo grado.
Fondata era inoltre la doglianza relativa al mancato rispetto del principio del contraddittorio: l’Ufficio aveva inviato al contribuente il questionario, ma poi aveva trascurato di invitarlo al contraddittorio per la disamina della documentazione prodotta, violando, altresì, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, che prevede che il mancato esperimento del contraddittorio preventivo rende illegittimo l’accertamento dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito in data 18 gennaio 2021 della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7 (conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l’Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2019.
Va inoltre dato atto dell’avvenuto deposito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di nota del 15 marzo 2021, con la quale l’Ufficio ha dichiarato di aderire all’istanza di definizione agevolata, domandando l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, dunque, a seguito di riconvocazione conseguente al predetto deposito, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sia perché parte ricorrente è Amministrazione pubblica, sia perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021