LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 1173 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
DOMINA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. Vincenzo Di Monte ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Dire Daua, n. 2, presso Emanuele Di Monte;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 424/45/11 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 16.11.2011, non notificata;
udita nella camera di consiglio del 11.06.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.
FATTI DI CAUSA
1. La contribuente ha proposto opposizione avverso avviso di accertamento notificato il 2.1.2009 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003.
La contestazione dell’Amministrazione aveva riguardato una fattura per operazione soggettivamente inesistente in quanto conclusa tra la Domina Costruzioni ed una società fornitrice posta sotto sequestro giudiziale e poi fallita.
Inoltre, l’accertamento aveva avuto ad oggetto la vendita di alcuni appartamenti il cui prezzo era stato indicato in misura inferiore all’importo dei mutui concessi agli acquirenti; l’atto aveva richiamato un precedente verbale di constatazione del 2006 relativo agli anni 2004 – 2006 ed una dichiarazione relativa ai valori degli immobili venduti.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il ricorso sia con riferimento all’operazione soggettivamente inesistente che all’accertamento sulle maggiori imposte relative alle vendite immobiliari.
La CTR, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la predetta decisione ritenendo, preliminarmente, l’inapplicabilità della normativa introdotta con L. n. 223 del 2006 e, comunque, l’inidoneità degli importi dei mutui a fondare l’accertamento essendo essi riferibili anche a spese diverse da quelle degli acquisti degli immobili.
Quanto alla dichiarazione assunta dal terzo, la CTR ha rilevato come la stessa si riferisse ad anni diversi da quello oggetto di accertamento ed, infine, quanto alla valutazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, che si trattava di presunzione semplice.
In relazione alle ragioni poste a fondamento dell’operazione soggettivamente inesistente, la CTR ha messo in evidenza che nel 2001 la confisca giudiziale della società fornitrice era stata revocata e che, quindi, nel 2003 la stessa poteva ben essere operativa.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, limitatamente alla parte relativa all’accertamento sulle vendite immobiliari, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico composito motivo di censura.
La contribuente ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, come modificati dalla L. n. 88 del 2009, nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo, nella prima parte, dopo avere brevemente ripercorso l’iter motivazionale dell’avviso di accertamento, contiene la censura relativa alla valutazione compiuta dalla CTR in relazione ai valori OMI che, anche se aventi natura di presunzione semplice, dovevano ritenersi idonei a giustificare l’accertamento laddove letti unitamente agli importi dei mutui ed alla dichiarazione rilasciata dal padre del legale rappresentante della società.
La seconda parte del motivo riguarda la motivazione della sentenza reputata “insufficiente” essendosi limitata a negare il valore indiziario dei singoli elementi considerati omettendo la lettura complessiva e d’insieme di quanto riportato nell’avviso di accertamento.
2. Il motivo, sebbene strutturato apparentemente nella doppia declinazione della violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, e del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, si sostanzia nella censura alla struttura della motivazione della sentenza della CTR della quale viene, in più punti, censurata l’insufficienza.
La sentenza è criticata per la valutazione della prova presuntiva operata dalla CTR, con particolare riferimento alla mancata lettura unitaria degli elementi indiziari e per l’interpretazione offerta rispetto ai singoli elementi indiziari riportati nell’avviso di accertamento.
La CTR non sembra essersi attenuta al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità al quale va assicurata continuità.
Si tratta, in particolare, dell’affermazione per cui “nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5 (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione regale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. in L. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di “presumptio de presumpto” (Cass. sez. 5, n. 2155 del 25 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la CTR ha svuotato completamente di significato il valore presuntivo (sia pure semplice) della valutazione OMI e ritenuto sostanzialmente irrilevante (senza specificare adeguatamente le ragioni) quanto dedotto nell’avviso di accertamento circa il valore dei mutui.
Sul punto i giudici di merito si sono limitati a richiamare quanto sostenuto dall’Amministrazione ed hanno svuotato di ogni rilevanza il valore probatorio dei dati desumibili dal valore del mutuo per l’acquisto dell’immobile, senza specificare per quale ragione, nel caso di specie, il dato poteva essere (come in effetti è stato) completamente svalutato affermando, sul punto, in termini assertivi che lo stesso non poteva essere riferito esclusivamente relativo al prezzo di acquisto dell’immobile.
I vizi indicati integrano la contestata insufficienza motivazionale che, tenuto conto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis (la sentenza della CTR è stata depositata il 16.11.2011), giustificano l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio affinché la CTR della Campania, in diversa composizione, rivaluti l’intera questione controversa tenendo adeguatamente conto dell’intero compendio indiziario posto a fondamento della ripresa tributaria esaminando singolarmente ed unitariamente gli elementi valorizzati dall’Ufficio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021