Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31936 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10883/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Florac s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 699/17/14 depositata il 3.3.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.6.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 699/17/2014, depositata in data 3.3.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Florac, F. Agricola Acese soc.coop, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero degli importi non versati a seguito della presentazione dell’istanza di condono della lite fiscale, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia affermava che la contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell’ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare la provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali e che la sospensione e le agevolazioni previste operavano anche per i soggetti che avevano aderito al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replica la contribuente rimasta intimata.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2002, del D.M. 17 giugno 2005, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, e della L. n. 212 del 2000, art. 9.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011.

Lamenta che i Giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto applicabile, ai versamenti rateali scaturenti dall’istanza di condono relativa alla definizione automatica per gli anni pregressi L. n. 269 del 2002, ex art. 16, la sospensione dei termini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi vulcanici dell’ottobre 2002, nonché la riduzione del 50% dell’ammontare dei versamenti residui.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate nei limiti che si vanno a precisare.

Va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 286 del 2002, e della L. n. 212 del 2000, art. 9, comma 2, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua “ratio”, che è quella di favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili”, e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate” (Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014, Cass. 11629/2018).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002, debba trovare applicazione anche per le imposte dovute in seguito ad iniziativa volontaria del contribuente, quale l’adesione al condono al fine di realizzare il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di evitare discriminazioni fra soggetti che si trovano nella medesima condizione (cfr. Cass.n. 7330/2011).

Le diversificazioni di regime tributario, in particolare per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi dovrebbero, infatti, essere supportate da giustificazioni adeguate per non risolversi in arbitraria discriminazione (cfr. C. Cost. n. 10/15, n. 201/14, n. 116/13, n. 223/12; S.U. n. 11373/2017).

La sospensione dei termini di versamento delle rate di condono era, pertanto, dovuta.

Diverso discorso deve farsi invece con riferimento alla riduzione del 50% dei residui versamenti tributari derivanti dal condono della lite fiscale, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011.

In materia tributaria non è ammissibile, di regola, l’applicabilità di un nuovo provvedimento agevolativo ad una controversia relativa a un precedente condono, in quanto la lite fiscale, venendo appunto definita mediante l’applicazione del provvedimento di condono, non può esserlo una seconda volta (Cass. n. 5865/2013).

Peraltro, l’irrevocabilità dell’accordo con cui lo Stato rinuncia ad una parte della pretesa fiscale accertata ed il contribuente ottiene un risparmio conveniente, costituisce il presupposto indefettibile alla base dei provvedimenti di condono fiscale, atteso che l’Erario si serve di questi ultimi anche per liberare risorse di uomini e mezzi da destinare ad attività diverse dal contenzioso. Ne consegue che il contribuente, una volta aderito al condono con il versamento dell’importo dovuto, non può presentare una nuova domanda per la medesima fattispecie, in quanto i periodi d’imposta da esso coperti non possono più essere “rivisitati” proprio a causa della scelta fatta e della implicita rinuncia ad ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trovi fondamento in fatti relativi agli anni condonati (Cass. n. 6699/2014).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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