Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31938 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2918E2/2015 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio Panagrosso, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest’ultimo (p.e.c. attilio.panagrosso.pecavvocatinola.it);

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Biagio Moliterno, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest’ultimo (p.e.c. biagio.moliterno.avvocatismcv.it);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Romano, con domicilio eletto in Roma, Piazza Don Minzoni, n. 9, presso lo studio dell’Avv. Ennio Luponio;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Roma, Via Poli, n. 29;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Santillo, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest’ultimo (p.e.c. antonio.santillo.avvocatismcv.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8896/50/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata in data 20/10/2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 LUGLIO 2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– con ricorso depositato alla C.T.P. di Caserta il 5/6/2013, C.R. impugnava l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento (relative a pretese per tasse automobilistiche, IRPEF, ILOR, IVA, IRAP, imposte di registro, contributi di bonifica e miglioramento fondiario, TARSU, diritti della C.C.I.A.A.);

– il giudice di primo grado respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 8896/50/14 del 20/10/2014, dichiarava inammissibile l’appello del C. perché notificato a mezzo di servizio di posta privata e, in difformità dalle statuizioni del primo giudice, per la ritenuta ìnoppugnabilità dell’estratto di ruolo;

– avverso tale decisione C.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– hanno resistito all’impugnazione, con distinti controricorsi, l’Agenzia delle Entrate (che ha anche avanzato ricorso incidentale), la C.C.I.A.A. di Caserta (la quale ha pure depositato memoria), Equitalia Sud S.p.A., la Regione Campania, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso di C.R. è inammissibile, in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c..

La sentenza d’appello è stata pubblicata in data 20/10/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione scadeva il 20/4/2015.

Il ricorso è stato portato alla notifica in data 30/4/2015.

2. Di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale di Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 22/03/2007, Rv. 596755-01).

3. Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione in favore delle controricorrenti.

La tardività del controricorso della c.c.I.A.A. di Caserta non osta alla liquidazione delle spese in suo favore, dato che “In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, art. 1, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368-01).

Le predette spese sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

4. Stante il rigetto dell’impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale;

dichiara inefficace il ricorso incidentale;

condanna C.R. a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

condanna C.R. a rifondere a Equitalia Sud S.p.A. le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

condanna C.R. a rifondere a C.C.I.A.A. di Caserta le spese di questo giudizio, che liquida Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

condanna C.R. a rifondere a Regione Campania le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

condanna C.R. a rifondere a Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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