Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31940 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8340-2015 proposto da:

G.G.F., in proprio e nella qualità di socio della WEST ORIENT MERCANTILE LTD, WEST ORIENT MERCANTILE LTD, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5352/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia quale giudice di rinvio a seguito di Cass. sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4909, che, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 45/37/07, aveva accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria limitatamente alla disciplina delle spese del giudizio, con sentenza n. 5352/2014, depositata il 16 ottobre 2014, quale corretta, ex art. 287 e ss. c.p.c., con ordinanza n. 133/2015, depositata il 4 febbraio 2015 – pronunciando sui ricorsi in riassunzione proposti da Mercantile S.p.A. (già Minerva Agricola S.p.A.), originaria ricorrente e da G.G.F., in proprio e quale socio unico, attraverso la Arepo Fiduciaria, della West Orient Mercantile LTD (nuova denominazione assunta da Mercantile S.p.A.), accolse l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso proposto da Mercantile S.p.A., salvo che per il secondo rilievo di cui all’avviso di accertamento impugnato dalla società, annullato con la pronuncia di primo grado, sulla quale si era formato il giudicato interno, dichiarando invece inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dal G. e regolando le spese di lite come da dispositivo.

Avverso detta sentenza il G., in proprio e nella sopra indicata qualità, nonché anche in quella, per quanto occorrer possa, di ultimo liquidatore della West Orient Mercantile LTD della West Orient Mercantile LTD, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., allegando documentazione relativa a versamenti effettuati da C. Firenze S.p.A. quale coobbligata solidale, relativamente a cartelle scaturite dall’avviso di accertamento oggetto di originaria impugnazione da parte della Mercantile S.p.A., col quale erano riprese a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute, IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 1999, oltre sanzioni ed interessi.

L’accertamento era basato su tre rilievi: a) ricavi omessi per l’importo complessivo di lire 364.581.000, il cui recupero la società aveva riconosciuto fondato per la minor parte di lire 190.261.705, contestando la sola parte residua di lire 174.261.705; b) costi non di competenza dell’esercizio per lire 643.328.000 (rilievo definitivamente annullato con relativa formazione del giudicato interno sul punto); c) quote associative ritenute non deducibili per lire 73.701.557.

Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sussistendo le condizioni per avvalersi degli effetti favorevoli della definizione agevolata posta in essere dalla condebitrice solidale, insistendo in subordine per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dal G. per carenza di legittimazione ad agire, in quanto estraneo al giudizio in cui la sentenza è stata cassata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per totale omessa pronuncia e/o motivazione sul primo rilievo di cui sopra, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 112, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sebbene sulla questione la CTR era stata chiamata espressamente a pronunciarsi in sede di rinvio in ragione del medesimo vizio rilevato dalla succitata Cass. n. 4909/13 in relazione alla prima sentenza della CTR cassata con detta pronuncia.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole ancora dell’omessa pronuncia anche sul terzo rilievo, di cui sopra, dell’accertamento, denunciando nuovamente nullità della sentenza impugnata per totale omessa pronuncia e/o motivazione, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 112, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 41, quanto all’ammissibilità della prova documentale prodotta in sede contenziosa (documenti riprodotti in allegato al ricorso per cassazione da 9 a 12 del relativo indice).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di rinvio pronunciato sulla questione oltre i limiti demandati dalla succitata Cass. n. 4909/13), riferibili alla sola valutazione dell’ammissibilità delle prove documentali prodotte in sede contenziosa in relazione al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e non già alla verifica nel merito, della deducibilità in sé delle quote associative.

5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per contrasto col giudicato interno che si sarebbe formato sulla deducibilità dei costi sostenuti per il contributo associativo Assitol per effetto della citata Cass. n. 4909/13 che aveva osservato come su tale questione non fosse stato allora proposto alcun motivo di ricorso da parte dell’Ufficio – nella parte in cui la sentenza impugnata ha invece affermato che tali “costi non erano deducibili, in quanto non esistenti, poiché non formati al momento dei fatti in contestazione”.

6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto – cioè che i costi relativi al suddetto contributo associativo si fossero formati già nel 1999, sebbene l’attestazione proveniente dall’associazione di categoria fosse stata rilasciata nel 2004 – decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti.

7. Preliminarmente va dato atto che, dalla documentazione allegata da parte ricorrente alla memoria depositata telematicamente, risulta che in relazione all’atto impositivo oggetto d’impugnazione da parte della società Mercantile S.p.A. sono state emesse, a seguito della sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, due cartelle di pagamento, l’una, n. *****, relativa al recupero IVA e l’altra riguardo all’IRPEG, n. *****, aventi come destinataria C. Firenze S.p.A. – quale coobbligata solidale della Minerva Agricola Alimentare S.p.A., poi divenuta Mercantile S.p.A. – che ha aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, versando gli importi rispettivamente determinati per Euro 29.111,27 e per Euro 79.301,05, come da relative attestazioni di pagamento.

7.1. Degli effetti favorevoli di detta definizione agevolata può pertanto godere la società coobbligata solidale e per essa – nella nuova denominazione assunta di West Orient Mercantile LTD, a seguito di trasferimento all’estero contestualmente alla cancellazione dal registro delle imprese, ormai estinta alla data del *****, come accertato, con effetto di giudicato, dalla sentenza n. 5352/2014 della CTR della Lombardia – i soci quali successori della società medesima.

7.2. Ne consegue che limitatamente alle riprese IRPEG ed IVA, oggetto di definizione agevolata da parte della coobbligata solidale, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.

8. Residua, peraltro, l’interesse alla decisione del ricorso sia in relazione alla legittimazione alla proposizione dell’impugnazione da parte del G. in proprio, quale unico socio della West Orient Mercantile LTD, (già Mercantile S.p.A.), sia al fatto che all’anzidetta definizione agevolata risulta estranea la ripresa riguardante I’IRAP con relativi accessori (sanzioni ed interessi).

9. Vanno, pertanto, ugualmente esaminati i motivi di ricorso.

9.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.

La CTR della Lombardia, nel dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione del G., si è limitata ad osservare che lo stesso era “estraneo al giudizio la cui sentenza è stata cassata”.

In tal modo, però è venuta del tutto meno al compito di verificare, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza, in capo al G., della dedotta qualità di socio unico dell’anzidetta società e quindi di successore della medesima, nei termini chiariti da Cass. SU 12 marzo 2013, n. 6070 (tra la giurisprudenza più recente della sezione tributaria della Corte, nel senso che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione sociale, ma, eventualmente, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, cfr.. tra le altre, Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2018, n. 14446; Cass. sez. 5, ord. 16 gennaio 2019, n. 897).

10. Ugualmente è fondato il secondo motivo, quanto meno in relazione al difetto assoluto di motivazione sulla residua ripresa relativamente ai ricavi omessi, nella parte oggetto di contestazione da parte della società, secondo l’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento da cui ha tratto origine il presente giudizio.

10.1. Sebbene, infatti, la CTR abbia dato conto del fatto che tra i compiti demandati al giudice di rinvio vi fosse proprio quello di pronunciare, diversamente da quanto fatto dall’originaria sentenza della CTR, per ciò cassata in parte qua proprio per omessa pronuncia, alcuna motivazione è stata spesa dalla CTR in ordine al c.d. primo rilievo, di cui all’atto impositivo, nella parte ancora d’interesse.

11. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati.

Stante la struttura del giudizio tributario come di impugnazione merito, non è condivisibile la lettura che parte ricorrente ritiene di dare alla sentenza della Corte n. 4909/13, essendo evidente che l’esame della questione (omessa dalla prima pronuncia) non potesse riguardare la sola questione dell’ammissibilità o meno della produzione in sede contenziosa dei documenti giustificativi della deducibilità dei costi rigtiardanti i contributi associativi, ma la stessa fondatezza o meno nel merito (se del caso riconosciutane l’ammissibilità in relazione al disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52), della relativa ripresa di detti costi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

12. Il quinto motivo è destituito di fondamento.

Alcun giudicato interno si può ritenere formato sul riconoscimento della deducibilità di detti costi, avendo il precedente giudizio di legittimità riguardato, ‘ tra l’altro, la stessa ammissibilità dei documenti che la società aveva prodotto per comprovare, secondo l’onere della prova sulla medesima incombente, il diritto alla loro deduzione come componenti negativi di reddito.

13. Infine è inammissibile, o comunque infondato, il sesto motivo. Il fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame è stato esaminato dalla CTR, ma in modo difforme dalla valutazione che del medesimo ritiene parte ricorrente debba essere data, senza che ciò possa essere oggetto di sindacato da parte della Corte in sede di legittimità.

In conclusione – dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere nei termini sopra indicati – il ricorso del G. in proprio va accolto in relazione ai primi due motivi, disattesi gli altri e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, cui resta demandato anche il compito di provvedere alla disciplina delle spese dei giudizi di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda anche di provvedere sulle spese dei giudizi di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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