Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31949 del 05/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 12352/2015, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ing. L.E., rappresentata e difesa, dall’avv. Gaetano Arnò, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Angelo Fochetti, n. 29, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

nei confronti di:

Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Esatri S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, alla Via Monte Rosa n. 91;

-intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6299/15/2014, pronunciata il 6 ottobre 2014 e depositata il 2 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Lucio Napolitano.

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 6299/15/2014, depositata il 2 dicembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Akzo Nobel Chemicals S.p.A., avverso la sentenza di primo grado resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. *****, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale, ritenuta l’inapplicabilità del ravvedimento operoso ai tardivi versamenti IRAP dovuti per l’anno 2006, ai sensi del D.L. 7 giugno 2006, n. 206, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, richiedeva le sanzioni dovute nella misura ordinaria D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13.

Avverso la sentenza della CTR della Lombardia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso, mentre Equitalia Nord S.p.A., già Equitalia Esatri S.p.A., è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 206 del 2006, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 234 del 2006, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e della L. n. 212 del 2000, art. 1 e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo applicabile il ravvedimento operoso a tardivo versamento IRAP riferito all’anno d’imposta 2006, abbia violato le norme di legge di cui in epigrafe.

In particolare – osserva la ricorrente Amministrazione finanziaria – il D.L. n. 206 del 2006, art. 1, come di seguito convertito dalla citata L. n. 234 del 2006, reiterando analoga disposizione già adottata in relazione agli anni 2004 e 2005, ha espressamente sancito l’inapplicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, ai tardivi versamenti IRAP relativi al 2006.

A ciò consegue, secondo l’Amministrazione ricorrente, che nella fattispecie avrebbero dovuto essere applicate le sanzioni nella misura ordinaria di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, come liquidate con la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente; senza che a diverse conclusioni potessero indurre le disposizioni della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), come invece affermato dalla CTR, trattandosi di norme aventi rango ordinario, che ben possono essere derogate da fonti equiordinate, come, nella specie, il citato D.L. n. 206 del 2006.

1.1. Al fine di una migliore chiarezza espositiva conviene riportare il testo del D.L. n. 206 del 2006, succitato art. 1, che così dispone: “In caso di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, nonché dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, e successive modificazioni”.

1.2. La società controricorrente replica che detta disposizione non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale non ci si trova di fronte ad omesso versamento dell’IRAP indicata come dovuta nella dichiarazione, ma piuttosto di dichiarazione integrativa, presentata il 12 marzo 2008, con la quale la società ha corretto un errore contenuto nella dichiarazione originaria dell’UNICO 2007, esponendo una plusvalenza rilevante ai fini IRAP contabilizzata alla voce E20 del bilancio (proventi straordinari), in ragione della quale era apportata una variazione in aumento, donde la determinazione della maggiore IRAP dovuta per un importo pari ad Euro 841.500, oltre interessi e sanzioni, queste ultime, riferite dunque alla diversa ipotesi della infedele dichiarazione, versate nella misura di 1/5 dell’imposta dovuta (Euro 168.300), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, nella formulazione applicabile ratione temporis.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Questa Corte ha chiarito la genesi ed il fine della succitata disposizione del D.L. n. 206 del 2006, art. 1.

Si è trattato di norma, al pari di quella di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, che aveva disposto analogamente per le annualità 2004 e 2005, la quale, in pendenza innanzi alla Corte di Giustizia di un giudizio relativo all’illegittimità dell’IRAP e del parere sfavorevole reso dai due Avvocati generali sulla compatibilità dell’imposta con la Sesta Direttiva Iva, contenzioso poi risolto in senso sfavorevole alle aspettative dei contribuenti con sentenza 3 ottobre 2006 (in causa C-475/03), aveva inteso scoraggiare i comportamenti dei contribuenti, che, nelle more dell’emanazione della relativa decisione, avessero inteso omettere i versamenti dell’imposta pure indicata in dichiarazione come dovuta nell’annualità 2006 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 24 marzo 2021, n. 8183; Cass. sez. 5, ord. 30 marzo 2021, n. 8731; Cass. sez. 5, ord. 31 marzo 2021, n. 8883).

2.2. Parte controricorrente afferma che il caso sul quale è intervenuta la decisione resa dalla CTR, ora all’esame della Corte, sia oggettivamente diverso; ciò in quanto la società ha versato nei termini quanto indicato nell’originaria dichiarazione di cui all’UNICO 2007 quanto ritenuto dovuto ai fini IRAP, ma poi, con dichiarazione integrativa, ha esposto una plusvalenza rilevante ai fini IRAP in precedenza omessa, rettificando quindi l’importo dell’imposta dovuta e versandola, parametrando le sanzioni al quinto dell’imposta dovuta secondo la norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, in tema di ravvedimento operoso applicabile ratione temporis.

2.3. La tesi della società controricorrente, che, nell’esito della decisione in questa sede impugnata, ha trovato sostanziale condivisione da parte del giudice tributario d’appello, non convince, atteso che la norma di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 156 del 2005, deve intendersi applicabile in ogni ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo, circostanza assolutamente pacifica nel caso in esame.

2.4. D’altronde non può farsi a meno di rilevare che, ove dovesse escludersi dall’ambito di applicazione della norma l’ipotesi in oggetto di omesso versamento parziale per effetto di dichiarazione infedele, poi emendata, nei termini, con dichiarazione integrativa che ha rideterminato il corretto importo dell’IRAP dovuta, si perverrebbe all’effetto irragionevole di privilegiare, sul piano sanzionatorio, un illecito di maggiore gravità – quello, appunto, di infedele dichiarazione, quantunque successivamente emendata con dichiarazione integrativa – rispetto a quello di omesso versamento dell’imposta dichiarata, con la conseguenza che in relazione al medesimo anno d’imposta potrebbe beneficiare del ravvedimento operoso la prima ipotesi, di maggiore gravità, rispetto alla seconda.

3. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto accolto, dovendo affermarsi il principio di diritto secondo cui ” il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 156 del 2005, a norma del quale non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, nonché dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile in ogni ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP dovuta per l’anno 2006".

4. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, valuterà anche l’applicabilità nella fattispecie in esame del principio del favor rei sulla base dello ius superveniens, costituito dal D.Lgs. n. 158 del 2015, che, con l’art. 15, ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 novembre 2020, n. 26789; Cass. sez. 5, ord. 20 marzo 2019, n. 7826).

5. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472