Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31950 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23186-2016 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2151/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. impugnava l’avviso di liquidazione n. ***** con cui l’Agenzia delle entrate aveva comunicato la rideterminazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito della richiesta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 45 del 2011, riportante, l’assegnazione, su esproprio, di beni immobili (terreni), con disapplicazione delle agevolazioni previste per gli enti statali, ritenendo non applicabile il regime di favore previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 829/30/13, respingeva il ricorso, ritenendo la società ente di diritto privato e non pubblico, privo quindi delle agevolazioni invocate.

La società proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 2151/17/16, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esclusione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Secondo i giudici del gravame, pur non dubitandosi che le opere realizzate dalla società appellante fossero di pubblica utilità, si doveva escludere l’applicabilità della L. n. 210 del 1985, art. 24, per il quale “all’ente Ferrovie dello Stato continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ” e quindi l’esenzione dell’imposta di registro, prevista dal del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e di quelle catastali e ipotecarie, stante l’avvenuta trasformazione delle società Ferrovie dello Stato in una società per azioni”. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per essere la sentenza difforme da giudicato sopravvenuto formatosi tra le parti sulla stessa questione e situazione di fatto invariata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La società contribuente rileva che esistono tre sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che hanno accolto i ricorsi di RFI e sono passate in giudicato per omessa impugnazione: la n. 9286 del 2015, la n. 9285 del 2015 e la n. 9284 del 2015. La società contribuente precisa che trattasi di giudicati sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata, che è stata deliberata in data 23 gennaio 2015, anche se depositata nel marzo 2016. Nella fattispecie, sussisterebbero, pertanto, le condizioni per applicare la preclusione del giudicato esterno, atteso che una determinata questione è stata risolta tra le stesse parti, con riferimento ad una situazione di fatto che permane identica dall’una lite all’altra.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 24, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove i giudici di legittimità escludono l’applicabilità alla fattispecie oggetto di controversia, della L. n. 210 del 1985, art. 24, e la conseguente esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, e di quelle catastali e ipotecarie “stante l’avvenuta trasformazione delle Società Ferrovie dello Stato in una società per azioni e la circostanza assorbente che, in ogni caso, obbligata è la società RFI S.p.A. a sua volta partecipata dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., e quindi non direttamente controllata dallo Stato, la quale agisce sul mercato né più né meno delle altre società operanti sul mercato e pertanto nell’ambito del diritto privato”.

Secondo la società contribuente, gli elementi interpretativi di cui si è avvalsa la Commissione Tributaria Regionale, tratti dal parere del Consiglio di Stato n. 1845 del 2003, successivo a quello n. 515/98, e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 208 del 2003, non sarebbero appropriati rispetto alla condizione di R.F.I. S.p.A. e anzi condurrebbero ad un esito completamente opposto.

Si sostiene che, nel passaggio alla società per azioni “Ferrovie dello stato”, sempre per successione universale dall’ente pubblico economico, il D.L. n. 333 del 1992, art. 15, confermava che, in via provvisoria, sarebbero restate in vigore le norme legislative e statutarie che disciplinavano in singoli enti. Mentre per le altre società del gruppo quella stagione “provvisoria” si era ormai esaurita, nessun processo di privatizzazione avrebbe interessato la società R.F.I., continuazione dell’ente pubblico, che avrebbe assunto in carico la gestione infrastrutturale delle ferrovie che, a differenza del trasporto e degli altri servizi, non sarebbe mai stata immessa sul mercato privato. La contribuente afferma che R.F.I. non sarebbe altro che la trasformazione con diversa denominazione di Ferrovie dello Stato, e non sarebbe altro che l’ente destinato a seguire la parte infrastrutturale del sistema ferroviario avulsa dalla privatizzazione con conseguente equiparazione tra Stato e R.F.I..

R.F.I. S.p.A. non sarebbe altro che la prosecuzione, anche quanto ai dati anagrafici, e sia pure con diversa denominazione, sempre con proprietà interamente pubblica, sia pure mediata dalla sopravvenienza di una società holding, della pregressa società derivante dalla trasformazione dell’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, della quale continuerebbe a svolgere con la totalità dei compiti, ma solo quelle funzioni collegate alle infrastrutture non destinate a coinvolgere soggetti privati ed espressamente contemplate dalla legge finanziaria per il 2001 come funzioni alle quali continua ad applicarsi un regime pubblicistico. La contribuente precisa che nell’attuale assetto del gruppo Ferrovie dello Stato sarebbe netta la distinzione tra il servizio di trasporto ferroviario (in regime di concorrenza) e l’attività di costruzione e gestione della rete ferroviaria nazionale (in regime di concessione statale).

Trenitalia S.p.A. eserciterebbe in regime di concorrenza il trasporto ferroviario di persone e merci; R.F.I. S.p.A. eserciterebbe in via esclusiva (trattandosi di monopolio naturale) l’attività di gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale’ in conformità alle normative comunitarie e nazionali. Con la conseguenza che la disciplina di favore non porrebbe alcun problema di distorsione della concorrenza in quanto la costruzione e la gestione della rete ferroviaria nazionale è un settore privato nel quale, per precisa scelta normativa, può operare il solo concessionario, ossia R.F.I. S.p.A..

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ed infondato.

La rilevata inammissibilità sussiste per la violazione del principio di autosufficienza, tenuto conto che in più occasioni questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduce l’esistenza (o l’inesistenza) di un giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena di inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato (Cass. n. 17310 del 2020; Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 2617 del 2015). Onere processuale a cui non si è ottemperato.

Le critiche sono, altresì, infondate.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia rilevando che la sentenza impugnata sarebbe contraria al giudicato sopravvenuto tra le stesse parti e rappresentato dalle sentenze n. 9286 del 2015, n. 9285 del 2015, e n. 9284 del 2015, rese in controversie identiche alla presente.

Nella specie non sussiste il predicato vizio motivazionale in ragione dei principi di seguito enunciati.

a) Invero non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la ricorrente appellante abbia proposto con l’atto di impugnazione uno specifico motivo di censura della pronuncia di primo grado, o che successivamente alla proposizione dell’appello abbia eccepito con memoria il sopravvenuto giudicato esterno rappresentato dalle suddette pronunce.

La ricorrente neppure illustra in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, se abbia proposto l’eccezione di giudicato esterno nel corso del giudizio di merito e soprattutto in quale fase e con quale atto difensivo, tenuto conto che è principio condiviso quello per cui spetta alla parte che propone l’eccezione provare l’avvenuta formazione del giudicato medesimo (Cass. SS.UU. n. 460 del 1999), con la produzione della sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att..

Ne consegue che emerge all’evidenza che la società contribuente non ha proposto alcuna eccezione di giudicato esterno nel corso del giudizio di merito, pur essendo a ciò processualmente onerata, per quanto di seguito precisato.

Pertanto, anche volendo interpretare la critica non come omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza impugnata, ma come eccezione di giudicato esterno, l’efficacia di tale tale giudicato non può essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio, atteso che andava tempestivamente proposta nel corso del giudizio di secondo grado.

Invero, nello sviluppo illustrativo del motivo, la società contribuente deduce che le sentenze n. 9286, 9285 e 9284 del 2015 sono state depositate il 28 aprile del 2015 (v. pag. 17 del ricorso per cassazione). La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2151 del 2016, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata deliberata il data 23 gennaio 2015, ma depositata in data 4 marzo 2016. La società contribuente ben poteva, prima del deposito della sentenza n. 2151 del 2016, far valere il giudicato esterno delle suddette pronunce, rese definitive per decorso dei termini di impugnazione in data 30 novembre 2015, ossia prima del deposito della sentenza.

Va, infatti, ribadito che: “l’eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in appello) se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l’eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l’ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all’altra parte di contraddire” (Cass. n. 8982 del 2020, Cass. n. 27906 del 2011).

Questa Corte, con la pronuncia SS.UU n. 13916 del 2006, ha chiarito che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ma è necessario che tale giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, potendo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando tale giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. n. 226 del 2001).

Lo strumento processuale con il quale far valere l’esistenza di un precedente giudicato è l’eccezione di cosa giudicata che, se non proposta nel corso del giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, a meno che tale giudicato non si sia formato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 22376 del 2017).

Sulla base di siffatti rilievi secondo l’indirizzo ampiamente condiviso sostenuto da questa Corte, il giudicato cosiddetto ‘esternò, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su rapporti tributari analoghi, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impugnata (Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 24531 del 2017).

b) Ciò premesso, l’eccezione di giudicato esterno non può trovare accoglimento anche per le seguenti motivazioni.

Il giudicato su questioni di diritto, come quella presa in esame dal giudice del merito nelle sentenze del 2015, può valere solo nel caso in cui si discorra di accertamento di fatto, atteso che solo l’accertamento di fatto fa stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo di imposta diverso (Cass. n. 9710 del 2018).

Questa Corte, con sentenza n. 4822 del 2015 ha chiarito che il giudicato si forma sul rapporto di imposta, come configurato dalla pretesa fatta valere dall’Amministrazione con l’atto impositivo e dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, nonché sull’applicazione e interpretazione di una norma in relazione ad una specifica fattispecie accertata dal giudice, ma non si forma sull’affermazione di un principio di diritto astratto. Al contrario è coperta da giudicato la medesima situazione di fatto accertata dal giudice del merito.

L’efficacia del giudicato esterno non può investire la questione di diritto astratto, diversamente opinando una interpretazione errata di una questione di diritto avrebbe efficacia di giudicato per diverse annualità d’imposta, consentendo al contribuente di non adempiere, pur essendo tenuto, all’obbligo fiscale.

Il principio è stato precisato e ribadito da questa Corte con le sentenze n. 26313 del 2009, n. 25142 del 2009 e n. 857 del 2010, con cui si è affermato che il vincolo del giudicato esterno non opera nell’ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non potendo precludersi al secondo giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono state offerte dalle parti, che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti, tanto più quando la sentenza definitiva sia errata ed in assoluto contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con sentenza n. 23723 del 2013, questa Corte in maniera più incisiva ha chiarito che: “Quando due giudici tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale” ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridicà della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto”.

Sicché si esclude il vincolo del giudicato esterno nei casi in cui le sentenze definitive siano riferite alla interpretazione giuridica astratta della norma tributaria, soprattutto laddove tale interpretazione sia contraria, come nella specie, alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

4. Invero, sulla natura giuridica di R.F.I. si è espresso questo giudice di legittimità, proprio con riferimento all’esenzione all’imposta ipo-catastale e di bollo, affermando che il termine “Stato” utilizzato dalle disposizioni che ne prevedono l’esenzione deve intendersi riferito allo “Stato- persona”, nozione entro cui va esclusa la società a partecipazione pubblica (“R.F.I S.p.A.”) – gestrice dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, facente parte del Gruppo “Ferrovie dello Stato s.p.a.” (società con socio unico partecipata dal MEF che, in quanto ‘holding’ non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato) – assumendo all’uopo rilievo l’autonoma soggettività dell’ente, in termini di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, nonché la sua organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, sic-ché essa conserva la propria natura privata senza che rilevi la partecipazione ad essa di un soggetto pubblico (Cass. n. 17034 del 2020; Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017). Con memoria depositata in data 2.7.2021, R.F.I. ripropone la questione con riferimento alla sentenza n. 587 del 2021 passata in giudicato per omessa impugnazione, che va disattesa per i rilievi sopra ampiamente espressi, a cui si fa rinvio.

Ne consegue che va rigettato anche il secondo motivo di ricorso con esclusione del trattamento agevolativo a favore della società contribuente, come correttamente rilevato dal giudice del merito.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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