LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8857/2013 R.G. proposto da:
Transpap dei Fili P. Snc, rappresentata e difesa dall’Avv. Olinto Raffaele Valentini, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma Piazza della Libertà n. 10/C, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Equitalia Sud Spa (già Equitalia ETR Spa), rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Martucci, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma via Cosseria n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 98/14/12, depositata il 24 settembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
Transpap dei F.lli P. Snc ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Bari, riteneva legittimo il diniego di condono L. n. 289 del 2012, ex art. 12, per l’omesso pagamento della seconda rata.
Resistono con separati controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa.
CONSIDERATO
che:
Nelle more del giudizio di cassazione la contribuente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, la definizione agevolata per i ruoli scaturiti dal diniego di condono oggetto del giudizio, provvedendo altresì al pagamento integrale delle rate dovute.
Equitalia Sud Spa, con memoria in atti, ha attestato il perfezionamento della procedura agevolata ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, a spese compensate, richiesta che, quindi, va accolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021