Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3196 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2944-2019 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso l’avvocato ANTONIO TRULIO (Studio MORANDINI), rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROTONDI;

– ricorrente –

contro

IMPRESA GENERALE PUBBLICITA’ JC DECAUX IGPDECAUX SPA, HEARST MAGAZINES ITALIA SPA, IL SOLE 24 ORE SPA, FALLIMENTO ***** SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 dicembre 2018 con cui è stato respinto il reclamo proposto da ***** s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento.

La predetta società espone, nell’odierno ricorso, di aver proposto domanda di concordato preventivo chiedendo la concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., il quale era stato accordato; rileva che il Tribunale di Avellino, constatato che nel termine predetto, di sessanta giorni, la società non aveva depositato una proposta di concordato, nè una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione, aveva fissato udienza e quindi pronunciato la sentenza dichiarativa di fallimento oggetto del reclamo avanti alla Corte di Napoli.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Non vi sono controricorrenti.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 5 l. fall.”. Assume la ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente escluso la propria solvibilità in presenza di un attivo complessivo di Euro 2.078.875,00 al 30 giugno 2017: attivo composto, per larga parte, da crediti verso terzi. Lamenta l’istante che il giudice del reclamo sarebbe incorso nelle stesse contraddizioni del giudice di prime cure con riguardo al tema dell’effettiva recuperabilità dei crediti, trascurando che i medesimi erano già contemplati nei bilanci degli esercizi precedenti ed erano stati oggetto di iniziative, giudiziali e extragiudiziali volte a ottenerne il soddisfacimento.

Il motivo è inammissibile, in quanto postula un non consentito riesame dell’accertamento di fatto devoluto al giudice del merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili: è stato sottolineato, in particolare, che il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 l. fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonchè nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio; il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, poi, apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 27 marzo 2014, n. 7252): ovviamente, il detto convincimento del giudice del merito, per la parte in cui non riflette l’applicazione di norme di diritto, è oggi suscettibile di scrutinio da parte del giudice di legittimità solo per l’omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e per la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

La Corte di merito ha ben chiarito le ragioni per cui, a suo avviso, l’attivo patrimoniale non escludeva lo stato di insolvenza della società; e lo ha fatto attribuendo preminente rilievo a una circostanza (l’incapacità di ***** s.r.l. di far fronte con regolarità ai debiti dei ricorrenti, e addirittura di provvedere al deposito della somma fissata dal Tribunale per l’ammissione alla procedura concordataria, ex art. 163, comma 2, n. 4, l. fall.) che, secondo quanto evidenziato in precedenza, è sicuramente decisiva sul piano giuridico. A torto, del resto, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che i crediti in questione erano documentati nei bilanci degli esercizi precedenti e che per essi erano state intraprese iniziative volte al loro recupero. Con riguardo al primo rilievo il giudice distrettuale ha infatti evidenziato come la circostanza indicata, “lungi dall’essere favorevole alla reclamante” induceva a dubitare della “concreta esigibilità” dei crediti medesimi. Quanto al secondo, la Corte ha rimarcato come l’istante avesse mancato di precisare alcunchè con riguardo alle asserite “azioni di recupero”.

2. – Il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente ricorda come avesse domandato al Tribunale l’autorizzazione alla cessione dei marchi e come il giudice di prima istanza avesse dichiarato non luogo a provvedere in ordine a tale istanza, senza concedere altro termine per poter realizzare la vendita dei predetti segni distintivi. Lamenta che la Corte di appello non avrebbe “tenuto in considerazione tale motivo di appello” e che la stessa non si sarebbe pronunciata su di una richiesta di consulenza tecnica formulata in udienza.

Il motivo è palesemente inammissibile.

La denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è svolta in modo del tutto irrituale, senza nemmeno dar conto, con chiarezza, di quale sia il fatto storico che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare. Deve ricordarsi che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente che intenda sollevare la censura fatta valere con questo secondo motivo di impugnazione deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.). La censura svolta risulta pure carente di autosufficienza, in quanto menziona un motivo di appello e una richiesta di consulenza tecnica, senza riprodurne o riassumerne il contenuto e senza nemmeno spiegare, con riferimento alla seconda, quale sia l’udienza in cui l’istanza sarebbe stata formulata.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Non deve naturalmente statuirsi alcunchè in punto di spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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