LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29042-2020 proposto da:
S.A.D. TRASPORTO LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 349, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTOPH SENONER, PAOLO PIVA;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, S.T.A. STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE S.P.A. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRAZIANI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA PIGNATTA, ALEXANDRA ROILO, LAURA FADANELLI, RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO;
– controricorrenti –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, iscritto al RG N. 1204/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. Antonio Scarpa;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
lette le memorie ex art. 380-ter c.p.c., comma 2, presentate dalla ricorrente e dalla controricorrente.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 2 aprile 2020 la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 in forza di affidamento diretto dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ha convenuto quest’ultima e la STA Struttura Trasporto Alto Adige s.p.a. davanti al Tribunale di Bolzano, domandando di accertare la proprietà della società attrice con riguardo ai beni mobili da essa acquistati ed annessi agli impianti di funivia e di funicolare, nonché ai beni mobili acquistati nell’ambito del Servizio informatico interaziendale.
Le convenute, nel costituirsi, hanno eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in relazione al rapporto concessorio corrente tra le parti.
2. Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che la causa attiene al diritto di proprietà sui beni mobili acquistati con finanziamento pubblico dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., afferenti agli impianti fissi ed al Servizio informatico interaziendale, e non riguarda, perciò, l’esercizio di potestà pubblicistiche connesse al rapporto di concessione. La ricorrente assume che, essendo le concessioni dei trasporti funiviari e funicolari in regime di proroga, ha interesse a sentir accertare che essa può disporre liberamente dei beni in contesa e non ha obbligo alcuno di cedere gli stessi.
3. Le controricorrenti Provincia Autonoma di Bolzano STA e Struttura Trasporto Alto Adige s.p.a. deducono invece che gli acquisti di tutti i beni oggetto di lite sono stati integralmente finanziati dalla amministrazione provinciale alla stregua della L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, di disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone (legge poi abrogata dalla L.P. 23 novembre 2015, n. 15), sicché tali beni sono funzionalmente collegati al rapporto concessorio in essere tra le parti e vanno perciò restituiti al termine dello stesso. Le controricorrenti richiamano la L.P. n. 16 del 1985, art. 7, comma 8, (comma aggiunto dalla L.P. n. 10 del 2004 e poi abrogato dalla L.P. n. 15 del 2015, art. 59), secondo il quale “il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall’ente concedente come funzionali all’effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall’eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante”. Le pretese dell’attrice, in quanto radicate nelle concessioni dei servizi di trasporto pubblico, imporrebbero, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella memoria presentata a norma dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2, , la S.A.D. Trasporto Locale s.p.a. assume che la domanda da essa proposta davanti al Tribunale di Bolzano costituisce una azione negatoria ex art. 949 c.c. avente ad oggetto esclusivamente “alcuni cespiti ed assets di pacifica proprietà della società attrice”, e dunque “diritti soggettivi patrimoniali” su beni mobili da essa acquistati, mentre le convenute rivendicano in via riconvenzionale diritti sui medesimi cespiti di S.A.D., oltre che la restituzione di loro immobili locati a quest’ultima in virtù di contratto di affitto. Per la ricorrente, il finanziamento pubblico per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio del servizio pubblico è compreso comunque nel sinallagma del rapporto concessorio, sicché la controversia verte su corrispettivi pretesi dall’impresa di trasporto a fronte dello svolgimento della prestazione ad essa affidata.
La memoria della Provincia Autonoma di Bolzano assume, invece, la peculiarità della fattispecie, nella quale “il merito della decisione sulla restituzione” dei beni in contesa suppone la verifica della necessità e funzionalità degli stessi all’espletamento del servizio pubblico, ovvero una “riserva di amministrazione” ancora nella fase esecutiva del rapporto concessorio.
4. L’oggetto della domanda, da porre a fondamento della decisione sulla giurisdizione, attiene, quindi, all’accertamento della proprietà dei beni mobili, strumentali all’effettuazione del servizio, acquistati con contributi provinciali dalla S.A.D. Trasporto Locale s.p.a., concessionaria dal 2009 dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Le vicende di tali beni, nell’eventualità della cessazione del servizio da parte del concessionario, sono state regolate dapprima dalla L.P. n. 16 del 1985, art. 7, comma 8, e poi dalla L.P. n. 15 del 2015, art. 17 e dall’art. 17-bis quest’ultimo inserito dalla L.P. n. 3 del 2021, art. 9, comma 2, poi sostituito dalla L.P. n. 5 del 2021, art. 34, comma 1.
4.1. L’applicazione di tale normativa comporta, allo scopo di accertare la proprietà degli impianti strumentali all’erogazione del servizio pubblico (nella specie, dei trasporti funiviari e funicolari), la necessità preliminare di individuare quali siano alla stregua di valutazione degli interessi generali rimessa all’ente concedente sulla base di scelta di natura non solo patrimoniale – i beni funzionali all’effettuazione del medesimo servizio, essenziali o non essenziali, da ciò discendendo, o meno, l’obbligo legale per il concessionario cessato di trasferire i medesimi beni all’impresa subentrante. Quella in esame, pertanto, è controversia concernente non l’adempimento di indennità, canoni ed altri corrispettivi, nell’ambito di un rapporto di debito-credito, quanto la definizione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario nascenti dalla concessione, correlati ad un intervento valutativo affidato al concedente per la individuazione dei beni funzionali al servizio pubblico, ed è dunque da attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. c), (cfr. Cass. Sez. Unite 26 novembre 2008, n. 28166; Cass. Sez. Unite 2 aprile 2007, n. 8094).
5. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse anche per la liquidazione del spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti anche per la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021