Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31968 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22268/2017 proposto da GI.B.E. IMMOBILIARE S.A.S. DI G.N. & C., in persona del legale rappresentante p.t., G.N., rappresentati e difesi, come da procure speciali in calce al ricorso, dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi tre in Roma, alla via Vincenzo Bellini, n. 24;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 686/14/2017 depositata il 1 marzo 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva rigettato l’appello proposto dalla Gi.Be. Immobilare S.a.s. di G.N. & C. e da G.N., socio e legale rappresentante, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 129/10/2015 in relazione agli avvisi di accertamento per Giochi e Lotterie 2007 e 2008 emessi nei confronti della società dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Emerge dalla sentenza impugnata che tale società ha svolto per conto della Stanleybet Malta Limited, priva di concessione, un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse, la società di persone quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori.

3. Ne è seguito un duplice avviso di accertamento col quale l’Agenzia, per gli anni d’imposta 2007 e 2008 con cui è stata recuperata l’imposta unica prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998. L’impugnazione proposta dai contribuenti è stata rigettata sia in primo che in secondo grado.

4. Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. IB giudice d’appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali confermando in ogni parte la decisione di prime cure.

5. Contro questa sentenza Stanleybet Malta Limited propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, che affida a nove motivi, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli replica con controricorso, che parimenti illustra con memoria. La contribuente deposita inoltre istanza per la trattazione in pubblica udienza o per la remissione ad una pubblica udienza.

RITENUTO

che:

6. Preliminarmente, l’istanza di trattazione/remissione della causa in pubblica udienza va disattesa. In adesione all’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

7. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 2021), né è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall’altro da quella della Corte di Giustizia (con la sentenza in causa C-788/18, relativa giustappunto alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito. Così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 novembre 2020, n. 26480). Ne’ la giurisprudenza penale di questa Corte richiamata nell’istanza di rimessione alla pubblica udienza è idonea a incrinare i principi in questione, per le ragioni di seguito esplicate.

8. Infine, quanto al profilo delle esigenze difensive, va anzitutto nuovamente sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU, e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (in particolare, Corte Cost. 11 marzo 2011, n. 80). Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presidiate, perché le parti hanno illustrato la propria rispettiva posizione in esito alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia depositando osservazioni scritte.

9. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese impositive concernenti l’anno 2007 e l’anno 2008 quanto alla posizione del ricevitore, poiché l’Agenzia delle dogane ha allegato e documentato il sopravvenuto, corrispondente annullamento in autotutela adottato a seguito e per l’effetto della sentenza n. 27/18 della Corte costituzionale. Il contribuente si è associato alla richiesta, da ultimo, depositando memoria.

10. L’intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

11. La Corte dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, non sussistono nei suoi confronti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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