Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31969 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27096/2018 R.G. proposto da:

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Carmine Iacovelli;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/18, depositata il 6 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale del Molise;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 21 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 32/18, depositata il 6 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto le impugnazioni di tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 2007 al 2009;

– per quel che qui ancora interessa, il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure laddove questi aveva rilevato che “il presupposto impositivo è costituito dal “possesso”” e che “La norma definisce il possesso (presupposto per l’applicazione dell’imposta ICI/IMU) la situazione di fatto sulla cosa e nel caso in esame il possesso del bene non può essere messo in discussione, in quanto, come risulta dagli atti dell’amministrazione Comunale, nell’unità immobiliare, il possesso è della madre sig.ra P.M.L. e non è a disposizione (in possesso) del proprietario come impropriamente sostiene di Comune”;

2. – il Comune di Campobasso ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– C.C. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3, 8 e 10, alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, ed al regolamento comunale ICI, art. 8, deducendo, in sintesi, che, – così come del resto rilevato dallo stesso giudice del gravame, – l’unità immobiliare oggetto della pretesa agevolazione, di proprietà del contribuente, non era da questi, e dai suoi familiari, adibita ad abitazione principale, – abitazione diversamente fissata in altra unità immobiliare del Comune di Campobasso, – così che non poteva rilevare la concessione in uso in favore del genitore non convivente, rispetto al quale difettava lo stesso presupposto di imposta implicante la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e ss. c.p.c., sull’assunto che, in esito alla cassazione della gravata sentenza, la disciplina delle spese processuali deve essere rideterminata secondo principio di soccombenza;

2. – il primo motivo di ricorso, dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, è fondato e va accolto;

3. – come reso inequivoco dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, – e dal D.L. n. 93 del 2008, art. 1, conv. in L. n. 126 del 2008, che, a decorrere dall’anno 2008, ha introdotto l’esenzione ICI per la prima casa, – le agevolazioni in discorso si correlano al presupposto impositivo e, con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2), la Corte ha rilevato che la nozione di “possesso” (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con “situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale” e possessore “in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile” (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654);

– risulta, pertanto, irrilevante la situazione di disponibilità della cosa che il giudice del gravame ha posto a fondamento delle agevolazioni in discorso, in quanto disgiunta dalla titolarità del diritto di proprietà in capo al contribuente che, nei termini in cui il giudice del gravame ha definito la controversia, finirebbe per usufruire più volte di un’agevolazione che si correla al possesso di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate’ come da dispositivo, secondo la soccombenza di parte intimata.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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