LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7097-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.V., elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA DUOMO 348, presso lo studio dell’avvocato OLGA PORTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO DE LUISE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5251/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che codesta S.C., pronunciando sul ricorso, cassi la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvii la causa innanzi alla CTP di Roma;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5251/2016 depositata il 19.9.2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate accertava che la “Società di fatto T.L. e T.G., P.D., G.V. e P.L.” aveva commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di Iva intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della “Transilvania Phone srl” con sede in Romania; riteneva quindi soggettivamente inesistenti le operazioni di cui alle fatture emesse da quest’ultima – società interposta – e recuperava in capo alla prima l’Iva sulle operazioni poste in essere attraverso una società estero vestita.
– In particolare, e per quanto di interesse nella presente sede, l’Ufficio accertava nei confronti di G.V. e P.L. le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della menzionata società di fatto.
– Avverso l’atto impositivo proponevano ricorso i predetti soci, deducendo l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione, per il mancato espletamento del contraddittorio e per il mancato assolvimento dell’onere della prova, in assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a suffragare la pretesa impositiva.
– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dei contribuenti, era riformata dalla CTR.
– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resistono, con controricorso, i contribuenti; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto la cassazione di entrambe le sentenze di merito con rinvio alla CTP di Roma.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione degli artt. 101,102 e 107 c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6; violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
– Il primo motivo è fondato: la sentenza con cui la CTR ha annullato l’atto impositivo, in riforma della sentenza di primo va grado, va infatti cassata per le ragioni che di seguito si espongono.
– Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti” (Cass. n. 23261 del 2018 e Cass. n. 14387 del 2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566 del 2018).
– Dato che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, né la riunione dei ricorsi separatamente proposti dai soci, il motivo deve essere accolto – con assorbimento del secondo – in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; vanno quindi cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di Roma, perché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo rituale integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito l’altro; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 101 - Principio del contraddittorio | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 102 - Litisconsorzio necessario | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 107 - Intervento per ordine del giudice | Codice Procedura Civile