Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31975 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19668/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Marco Saponara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Treviso n. 31;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2016 della CTR del Lazio, depositata in data 1/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

il contribuente controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa.

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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