Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3198 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3665-2019 proposto da:

R.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4 SC. B INT 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISANI, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE ***** SRL – *****;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 502/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso ex art. 98 l. fall. R.A.L. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. a fronte della mancata ammissione del credito da lui vantato per le spese di giudizio. La vicenda processuale in cui era maturato il credito in questione si riassume nei seguenti termini. R., prima della declaratoria di fallimento della società, aveva evocato in giudizio quest’ultima domandando una condanna al risarcimento del danno; il procedimento, nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento, non era stato interrotto e si era concluso con sentenza con cui era stata accolta la domanda attrice; nel provvedimento la fallita era stata condannata al pagamento delle spese processuali: quelle spese che non erano state ammesse al passivo fallimentare.

Il Tribunale respingeva l’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Il giudice dell’opposizione osservava come il richiamato procedimento dovesse intendersi interrotto di diritto per effetto della dichiarazione di fallimento della convenuta *****; aggiungeva che, a seguito dell’interruzione, il giudizio stesso non era stato tempestivamente riassunto, onde esso doveva ritenersi estinto; in conseguenza, il titolo esecutivo era “inesistente dato che la sentenza (doveva) essere considerata inutiliter data”.

2. – Contro tale pronuncia, resa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 6 dicembre 2018, R. ricorre per cassazione facendo valere due motivi. La curatela intimata non ha svolto difese Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 299 c.p.c. e art. 43 l. fall., oltre che il vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che il Tribunale aveva impropriamente applicato alla fattispecie l’art. 299 c.p.c., piuttosto che l’art. 300: l’interruzione, a suo avviso, avrebbe potuto determinarsi soltanto allorquando uno degli eventi interruttivi fosse stato dal procuratore della parte interessato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Viene affermato che, in base al cit. art. 300, solo dal momento in cui interviene tale dichiarazione o notificazione il processo può ritenersi interrotto.

Il motivo è infondato.

Esso investe la quaestio juris afferente al momento in cui si produce l’effetto interruttivo correlato alla dichiarazione di fallimento della parte processuale. Ma sul punto è ampiamento consolidato il principio per cui il fallimento della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41), senza che sia necessaria la dichiarazione dell’evento (per tutte: Cass. 30 novembre 2018, n. 31010). La censura non è, del resto, nemmeno concludente, dal momento che l’art. 300 c.p.c. non implicherebbe il diritto della controparte del fallito di far valere in sede concorsuale il titolo giudiziale in conseguenza della mancata interruzione del procedimento: basta rammentare, in proposito, che prima della novellazione dell’art. 43 l. fall. – allorquando l’interruzione del giudizio era non automatica, ma effettivamente retta dall’art. 300 c.p.c. – in difetto della dichiarazione in giudizio dell’evento interruttivo, il processo proseguiva certamente tra le parti originarie, ma l’eventuale sentenza resa nei confronti del fallito era inopponibile alla massa dei creditori (cfr. ad es. Cass. 8 maggio 2013, n. 10724).

2. – Il secondo mezzo censura il decreto impugnato per violazione o falsa applicazione del D.M. n. 37 del 2018 e per vizio di motivazione. Secondo l’istante il giudice dell’opposizione sarebbe caduto in errore applicando, ai fini della liquidazione delle spese processuali, uno scaglione non pertinente al quantum oggetto della domanda di insinuazione: viene osservato, infatti, che tale domanda era limitata all’importo di Euro 3.349,00. E’ inoltre dedotto che nella determinazione dell’importo era stato tenuto conto della fase istruttoria, che invece non aveva avuto luogo.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La liquidazione delle spese, da parte del Tribunale, è stata operata avendo riguardo a uno scaglione (quello comprendente valori ricompresi tra Euro 5,201,00 e Euro 26.000,00) non pertinente, dal momento che l’opposizione riguardava la somma di Euro 3.349,00, relativa alle spese processuali, non anche l’importo preteso a titolo risarcitorio (come del resto precisato nello stesso decreto impugnato, in cui è precisa menzione dell’ammissione della somma capitale di Euro 10.677,38, oltre rivalutazione monetaria, e dell’esclusione delle somme richieste a titolo di spese del giudizio). La censura vertente sul contestato riconoscimento dei compensi maturati con riferimento alla fase istruttoria appare invece carente di specificità, in quanto l’istante non fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dell’attività processuale svolta e non consente quindi alla Corte di apprezzare il fondamento della deduzione svolta; infatti il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, identifica una pluralità di attività suscettibili di essere ricomprese nella suddetta fase: attività che non sono tutte riconducibili all’espletamento di incombenti propriamente istruttori (come, a titolo di esempio, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti, ma anche le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge e le deduzioni a verbale).

Decidendo nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’importo delle spese va determinato avendo riguardo ai valori medi (presi in considerazione pure dal Tribunale) delle quattro fasi, ma con riferimento allo scaglione ricompreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5,200,00. L’importo dovuto a tale titolo è quindi pari a Euro 2.430,00, oltre accessori.

3. – Tenuto conto del complessivo esito della presente impugnazione, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per metà.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ridetermina le spese del giudizio avanti al Tribunale di Vibo Valentia in Euro 2.430,00, oltre accessori; compensa per metà le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per l’intero, in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, condannando, per l’effetto, la curatela intimata al pagamento della metà del detto importo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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