LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10132-2018 proposto da:
HELIOS GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FARACI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PICCIONE;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPINA RIZZA;
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3544/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che:
la s.r.l. Helios Group propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello della s.p.a. Riscossione Sicilia avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento per IRPEF ed IRAP, per gli anni 1993, 1998, 1999 e 2003.
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è affidato a due motivi;
che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR – nonostante l’allora società appellata avesse chiesto l’esclusione della documentazione, depositata ex adverso in violazione di legge – avrebbe ammesso la produzione avversaria di ben oltre 20 documenti differenti, senza l’indicazione punto per punto di ciascun documento depositato;
che, attraverso il secondo motivo, la società assume l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione riguardante la forza probatoria degli estratti di ruolo;
che le intimate Agenzia delle Entrate e s.p.a. Riscossione Sicilia hanno resistito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l’irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione (Sez. 5, n. 3593 del 10/02/2017); che, nella specie, è pacifico – poiché ne dà atto la stessa CTR che i documenti prodotti da Riscossione Sicilia s.p.a. erano privi di elencazione dettagliata;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021