LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18449-2019 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2027/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 15 maggio 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.C. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo veneto. La nominata Corte ha negato che il ricorrente avesse titolo al riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale che erano state invocate.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. A dispetto della rubricazione, il mezzo di censura si stempera in una pluralità di doglianze che investono diversi punti della decisione. Viene anzitutto dedotto che nell’atto di appello era stato evidenziato come le garanzie giurisdizionali e penitenziarie del Ghana fossero inadeguate, onde si era allegato che l’odierno ricorrente, in quanto ritenuto omosessuale e denunciato come tale, potesse essere recluso: è sottolineato, in proposito, come ciò che doveva rilevare, nella fattispecie, era l’apparente omosessualità, posto che la legislazione del paese di origine era contrassegnata da forme di persecuzione nei confronti dei cittadini omosessuali o ritenuti tali. Viene poi osservato, con riguardo alla protezione sussidiaria, che in base a un report del 2019, le autorità ghanesi, alla luce del quadro generale di insicurezza contrassegnato da fenomeni di matrice terroristica, avevano disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza. Con riguardo alla protezione umanitaria viene infine dedotto che la riferita omosessualità avrebbe dovuto essere considerata quale elemento di vulnerabilità e che l’istante non aveva legami nel paese di origine.
2. – Il motivo è nel complesso infondato.
La Corte di merito ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, incentrata su di una relazione omosessuale intrattenuta dallo stesso. Il giudizio di inattendibilità è stato diffusamente motivato nella sentenza impugnata e l’odierno istante non ha contrastato detto apprezzamento nella presente sede. Ciò posto, la doglianza circa la mancata spendita, da parte giudice di appello, dei poteri officiosi non coglie nel segno. Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni “gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria art. 14, ex lett. a) e b) escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti, situazioni, o condizioni giuridiche che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.
La censura svolta con riguardo alla presenza di un “rischio terrorismo” nel paese di origine è, poi, palesemente inammissibile: essa si risolve nella mera contrapposizione di un elemento probatorio all’accertamento che la Corte di appello ha compiuto quanto alla stabilizzazione politica del Ghana; si tratta, quindi, di una contestazione, anche se circostanziata, che inerisce al giudizio di fatto riservato al giudice del merito: una contestazione che, oltretutto, risulta basarsi su di un documento che riferirebbe di episodi di matrice terroristica, e non della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui è parola al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (e cioè dalla disposizione presa specificamente in esame dalla Corte di appello a pagg. 5 ss. della sentenza impugnata).
Per quel che concerne la protezione umanitaria, si impongono due considerazioni. Per un verso, la prospettata omosessualità non può costituire ragione di vulnerabilità, avendo il giudice del merito escluso che quanto riferito dall’istante con riguardo alla detta condizione e alla vicenda ad essa correlata fosse credibile. Per altro verso, l’istante non deduce di aver fatto valere, ai fini della richiamata forma di protezione, l’assenza di legami nel paese di origine: ed è noto che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).
3. – Il ricorso è respinto.
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021