LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3678-2020 proposto da:
R.S.G. IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE DI R.S., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Gangemi, Alessandro Alati;
– ricorrente –
contro
COMUNE MILETO, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Riso con studio in Paravati di Mileto, via Umberto 132;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1189/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/06/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– R.S.G. in proprio e quale procuratrice di R.S. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, rigettando il gravame, ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto di proprietà di un terreno con annessi fabbricati oggetto di una procedura di esproprio da parte del Comune di Mileto che negava ai R. la relativa indennità contestandone la proprietà;
– attesa la natura pregiudiziale i sigg.ri R. promuovevano il presente giudizio producendo l’atto di divisione e la denuncia di successione che asseritamente giustificava il loro diritto;
– il Comune di Mileto contestava l’idoneità della suddetta documentazione e controdeduceva che, al contrario, gli attori risultavano “livellari” ed il Comune concedente;
– l’adito Tribunale di Vibo Valentia rigettava sia la domanda di accertamento della proprietà che quella di usucapione;
– impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro l’ha disattesa argomentando che, essendo i beni in contestazione oggetto di una procedura espropriativa, l’appellante non era nel possesso dei beni, e che per dimostrare il diritto di proprietà avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa che la legge richiede per l’azione di rivendica;
– la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il Comune di Mileto.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– secondo il ricorrente, la Corte d’appello erra nel ritenere che i ricorrenti per dimostrare il loro diritto di proprietà avrebbero dovuto fornire la prova rigorosa che la legge richiede per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., essendo quella esperita un’azione di mero accertamento;
– il Collegio osserva che il ricorso non presenta evidenza decisoria in punto di individuazione del contenuto della prova in relazione al petitum articolato (azione di rivendica, domanda di restituzione, domanda di indennità di espropriazione) e, pertanto, dispone la rimessione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021