LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11924/2020 R.G. proposto da:
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del procuratore speciale T.L., in qualità di rappresentante della PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., procuratrice speciale della MAIOR SPV S.R.L., avente causa dell’U.B.I. – UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia Zingone, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
C.I., in qualità di titolare della ditta individuale S.O.B. DI C.I.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 260/20, depositata il 21 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Trani o del Tribunale di Bergamo.
FATTI DI CAUSA
1. C.I., in qualità di titolare della ditta individuale S.O.B. di C.I., ha convenuto in giudizio l’U.B.I. – Unione di Banche Italiane S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. *****, emesso l'*****, con cui il Tribunale di Bari gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 270.382,58, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un’apertura di credito in conto corrente e di restituzione di un mutuo.
A sostegno della domanda, l’opponente ha eccepito preliminarmente l’incompetenza per territorio del Giudice adito.
1.1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione, dichiarando la propria incompetenza e revocando il decreto ingiuntivo.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza sia in relazione al foro generale del convenuto che in relazione ai fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., rilevando che l’opponente risiede nel Comune di *****, incluso nel circondario del Tribunale di Trani, mentre l’obbligazione è sorta in ***** e dev’essere adempiuta presso la sede della Banca opposta, sita in *****.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo, la Prelios Credit Solutions S.p.a., in qualità di rappresentante della Prelios Credit Servicing S.p.a., a sua volta procuratrice speciale della Maior SPV S.r.l., cessionaria dei crediti dell’UBI ai sensi della L. 1999, n. 130, artt. 4 e 7. Il C. non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sostiene la ricorrente che il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, dal momento che, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, tutti i contratti posti a fondamento della domanda recano clausole derogatorie della competenza: il contratto di conto corrente prevede infatti che per le relative controversie è competente in via esclusiva il foro di Cosenza ed in alternativa quello di Bari, quello di apertura di credito prevede la competenza esclusiva del foro di Bari o, a scelta della Banca, di quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è costituito il rapporto, e quello di mutuo prevede la competenza esclusiva del foro di Cosenza o di Bari o, a scelta della Banca, di quello nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è costituito il rapporto. Precisato che tutte le clausole fanno salvo il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, afferma che nella specie non trova applicazione il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non essendo il C. in possesso della predetta qualifica, in quanto esercente l’attività di produzione, esportazione e commercializzazione di frutta e verdura.
2. Il ricorso è improcedibile.
La ricorrente, pur lamentando l’omesso esame delle clausole derogatorie della competenza per territorio contenute nei contratti bancari stipulati dallo intimato ed allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, non ha infatti provveduto alla produzione degli stessi né del fascicolo di parte del giudizio di merito, essendosi limitata a trascrivere nel ricorso il testo delle clausole invocate a sostegno delle censure, nonché ad indicare i contratti tra i documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, senza tuttavia depositarli materialmente in Cancelleria.
Tale omissione, confermata dall’attestazione appositamente rilasciata dal Cancelliere ed acquisita agli atti, impedendo qualsiasi riscontro in ordine al contenuto dei contratti, ancor prima della verifica in ordine alla fondatezza delle censure proposte, preclude l’esame nel merito dell’impugnazione, per inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: tale disposizione, infatti, nel prescrivere la produzione degli atti, dei documenti, dei contratti o degli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, pone a carico del ricorrente un onere strettamente correlato alla specifica indicazione richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che può essere adempiuto non solo mediante l’allegazione del documento al ricorso, ma anche, nel caso in cui il documento sia stato prodotto dallo stesso ricorrente nelle fasi di merito e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la produzione di quest’ultimo, a condizione che il ricorrente specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2010, n. 7161; Cass., Sez. VI, 20/11/2017, n. 27475; 4/01/2013, n. 124). Nella specie, neppure quest’ultima condizione può ritenersi soddisfatta, essendosi la ricorrente limitata, nel richiamare i contratti stipulati dal ricorrente, a segnalarne l’avvenuta produzione nel procedimento monitorio, nonché ad indicare il relativo fascicolo tra i documenti prodotti, senza tuttavia che quest’ultimo risulti materialmente depositato, al pari degli altri documenti indicati.
3. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021