LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18469-2019 proposto da:
M.M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE PASQUALE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA
1. – M.M.K. dichiara di voler impugnare per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 ottobre 2017, con cui rileva essere stato respinto il gravame da lui proposto nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale lagunare, resa in tema di protezione internazionale.
2. – Il ricorso non risulta notificato.
L’istante ha inoltre mancato di depositare copia autentica del provvedimento impugnato, secondo quanto prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 2.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Nel ricorso, non articolato in motivi, l’istante invoca una rimessione in termini e lamenta, nella sostanza, la mancata spendita dei poteri officiosi da parte della Corte di merito.
2. – Il ricorso, ancor prima che improcedibile, è inammissibile in quanto non è stato oggetto di alcuna notificazione.
Tale rilievo è evidentemente assorbente rispetto a ogni altro. Per mera completezza va osservato che l’istante, ove pure avesse provveduto a una tardiva notificazione del ricorso, non avrebbe potuto comunque aspirare a una rimessione in termini, in quanto l’ignoranza, da parte dell’odierno ricorrente, del termine entro cui doveva essere proposta l’impugnazione non può assurgere a causa non imputabile dell’omesso incombente: ai fini della rimessione in termini rileva, infatti, l’errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (così Cass. Sez. U. 12 febbraio 2019, n. 4135, che ha difatti escluso la rimessione in termini determinata da errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione).
3. – Come è ovvio, non vi sono spese su cui statuire.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021