LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19021-2019 proposto da:
C.M., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVANA MIRABILE;
– ricorrenti –
contro
P.G. e FONDIARIA SAI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1600/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. P.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, C.M. e C.G., rispettivamente proprietario e conducente, e la Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale egli, alla guida della sua moto, si era scontrato con la moto condotta dal C., priva di copertura assicurativa, la quale aveva attraversato l’incrocio senza rispettare il segnale di rosso.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u., rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha affermato che, non potendosi stabilire con certezza quale dei due veicoli avesse attraversato l’incrocio senza rispettare il segnale di rosso, doveva trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2; per cui, avendo l’appellante provato di aver subito un danno non patrimoniale, a titolo di invalidità permanente e temporanea, da liquidare nella somma di Euro 5.934, gli appellati dovevano essere condannati in solido al pagamento della metà di quella somma, pari a Euro 2.967, con obbligo dei C. di tenere indenne la società assicuratrice.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorrono C.M. e C.G. con un unico atto affidato a tre motivi.
P.G. e la Fondiaria SAI s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta travisamento della prova, per avere la sentenza ritenuto attendibile una c.t.u. basata solo su dati estrapolati da una c.t. di parte.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un punto fondamentale della controversia, sul rilievo che il diritto al risarcimento del danno era da ritenere prescritto.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa valutazione di un punto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe applicato la presunzione di pari responsabilità senza rendersi conto che era stato il P. ad attraversare l’incrocio senza rispettare il semaforo che dava luce rossa.
4. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.
Esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6), perché non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa e richiama atti e documenti senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.
Ciò posto, il primo ed il terzo motivo sono inammissibili anche perché tendono in modo palese ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
Il secondo motivo, attinente alla prescrizione, oltre ad essere inammissibile per le ragioni già indicate, lo è anche perché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla società di assicurazione in ordine alla prescrizione. A fronte della mancata impugnazione di tale statuizione da parte della società di assicurazione – ed anche ammettendo che la parte oggi ricorrente possa riproporre in questa sede una censura da lei non avanzata in sede di merito (v. la sentenza 9 giugno 2014, n. 12911, e l’ordinanza 28 giugno 2019, n. 17420) – resta il fatto che il motivo avrebbe dovuto superare le ragioni per le quali la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale. Il che non è avvenuto, anche perché la censura è formulata in termini di omessa valutazione di un punto fondamentale, mentre quel punto è stato oggetto di disamina da parte della Corte di merito.
5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021