LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19720-2019 proposto da:
A.C., A.S., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 120 dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI, dall’avvocato GIOVANNI FATUZZO;
– ricorrenti –
contro
N.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GERACI;
– controricorrente –
contro
P.G., P.G.M., T.R.A., TOMASELLO GAETANO, L.M.M., T.R.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1166/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catania emise un decreto ingiuntivo col quale ordinò alla A.P. Costruzioni s.r.l. il pagamento della somma di Euro 74.029 in favore di P.G.M. e P.G., L.M.M., N.G.G., T.G., T.R.A. e T.R.R..
Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la A.P. Costruzioni s.r.l. e il Tribunale l’accolse in parte, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opponente a corrispondere ai creditori opposti la minore somma di Euro 37.014,50 oltre interessi e con compensazione delle spese di giudizio.
2. Avverso questa sentenza hanno proposto appello P.G.M. e P.G., L.M.M., N.G.G., T.G., T.R.A. e T.R.R.. Nel corso del giudizio, gli appellanti hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni della società appellata e la Corte d’appello, verificato che questa era stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società A.P., cioè A.S., A.G., A.C. e A.A., concedendo in seguito il richiesto provvedimento cautelare.
La Corte d’appello, poi, con sentenza del 20 maggio 2019, ha accolto l’appello e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società A.P. Costruzioni, confermando il provvedimento di sequestro concesso e condannando i soci A.S., A.G., A.C. e A.A. alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso A.S., A.G., A.C. e A.A. con unico atto affidato ad un solo motivo.
Resiste N.G.G. con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., per violazione del principio di integrità del contraddittorio.
Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché la Corte d’appello, accogliendo la richiesta di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni proposta dagli appellanti, ha anticipato la data dal ***** all'*****. Tale decreto di anticipazione, però, non fu comunicato al difensore della società A.P. Costruzioni, avv. Fatuzzo, né alle ulteriori parti A.S., A.G., A.C. e A.A., assistite dal medesimo difensore. Ne consegue che tutti costoro non avrebbero avuto la possibilità di spiegare le proprie difese, risultando da tanto la nullità dell’impugnata sentenza. Ne’ potrebbe sussistere dubbio alcuno sul fatto che i soci della società A.P. Costruzioni fossero costituiti nel giudizio di appello, posto che essi si erano costituiti in relazione alla richiesta di sequestro conservativo avanzata dagli appellanti e poi accolta.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Risulta dagli atti processuali a disposizione di questa Corte – ai quali il giudice di legittimità ha accesso in considerazione della natura della censura, di carattere esclusivamente processuale – che la sentenza di primo grado fu pronunciata tra la A.P. Costruzioni (opponente) e P.G.M. e P.G., L.M.M., T.G., T.R.A. e T.R.R. (opposti); e il giudizio terminò, come si è detto, con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società opponente al pagamento di una somma minore.
L’atto di appello fu notificato, ovviamente, alla A.P. Costruzioni s.r.l., parte del giudizio di primo grado. Indi, con un primo ricorso del 4 maggio 2017, gli appellanti chiesero il sequestro conservativo nei confronti della A.P. Costruzioni; a seguito della notifica del ricorso, si costituì il solo A.S., il quale eccepì che la società era stata cancellata e chiese che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. La Corte d’appello, con ordinanza del 12 giugno 2017, dichiarò inammissibile il ricorso per sequestro a causa dell’intervenuta cancellazione della società e dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. A seguito di tale ulteriore provvedimento si costituirono infine gli odierni ricorrenti, con comparsa in data 23 febbraio 2018, chiedendo il rigetto della richiesta di sequestro e contestando anche la nullità dell’intero appello. La richiesta di sequestro conservativo fu poi accolta con ordinanza del 9 aprile 2018, mentre con successiva ordinanza del 12 luglio 2018 la Corte territoriale accolse la richiesta di anticipazione e fissò l’udienza di precisazione delle conclusioni all’11 febbraio 2019 (in luogo del 15 luglio 2019), con conseguente ordine di comunicazione alle parti costituite. Alla successiva udienza dell’11 febbraio 2019, infine, presenti solo i difensori degli appellanti, la causa fu assunta in decisione.
Questi i punti salienti della vicenda processuale.
2.2. Tanto premesso, è necessario ricordare che questa Corte ha già affermato (con l’ordinanza 19 luglio 2017, n. 17847) che l’omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d’ufficio dell’udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (principio enunciato in una fattispecie di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica).
Tale provvedimento è in linea con altri precedenti i quali, sia pure in relazione a diversi segmenti processuali, hanno riconosciuto la necessità della comunicazione del provvedimento anticipatorio alle parti costituite, pena la nullità di tutti gli atti successivi ed anche della sentenza emessa a conclusione di quella fase processuale (v. la sentenza 18 aprile 2000, n. 4994, 28 agosto 2007, n. 18149, 7 dicembre 2011, n. 26361).
Alla luce di questa giurisprudenza occorre stabilire, quindi, se gli odierni ricorrenti fossero o meno da ritenere costituiti nel giudizio di appello nel momento in cui fu presentata ed accolta l’istanza di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
La risposta è affermativa.
Se è vero, infatti, che il procedimento cautelare ha natura distinta ed autonoma rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità, per cui la procura speciale rilasciata per il procedimento ante causam non necessariamente abilita il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (v. la sentenza 8 giugno 2004, n. 10822), è anche vero che la situazione muta quando il provvedimento cautelare sia richiesto in corso di causa. L’atto di costituzione avvenuto nel contesto di un giudizio di merito già pendente (in questo caso in grado di appello) fa sì che la parte sia da ritenere a tutti gli effetti costituita; come del resto è confermato dall’epigrafe della sentenza impugnata, nella quale gli odierni ricorrenti vengono definiti come “appellati” costituiti (essi, tra l’altro, come detto, avevano anche chiesto la declaratoria di nullità dell’atto di appello, ad ulteriore conferma della loro costituzione anche ai fini di merito). La sentenza impugnata, d’altra parte, ha espressamente rilevato di aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Si deve concludere, quindi, che l’istanza di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni doveva essere comunicata anche agli odierni ricorrenti, cosa che non risulta sia avvenuta, né la parte controricorrente lo sostiene in alcun modo; per cui l’impugnata sentenza è nulla.
3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito della causa ripristinando la piena regolarità del contraddittorio.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021