LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21982-2019 proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 36, presso lo studio dell’avvocato RITA DE ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARISA MANTELLO e MARIA TERESA ATTERITANO;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., ARTIGIANPIANO S.N.C., E.E., G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2518/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Z.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, E.E., la Artigianpiano s.n.c. e la Gan Italia Assicurazioni s.p.a. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale il furgone della società Artigianpiano, condotto da E.E., provenendo dall’opposta direzione di marcia aveva invaso la corsia di competenza dell’attore, urtando con violenza la vettura da quest’ultimo condotta.
Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre gli altri due convenuti rimasero contumaci.
Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u. cinematica e sentiti alcuni testimoni, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 10 ottobre 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre Z.G. con atto affidato a due motivi.
E.E., la Artigianpiano s.n.c. e la Groupama Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in particolare contestando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, recependo in modo acritico le conclusioni del c.t.u. sulla dinamica del sinistro, non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni critiche del c.t. di parte ricorrente, le quali fornivano una descrizione diversa dell’accaduto, mettendo in luce la sussistenza della responsabilità anche del conducente del furgone antagonista. Tale mezzo, infatti, di dimensioni più larghe della metà della carreggiata di sua pertinenza, aveva necessariamente superato la mezzeria sita al centro della strada, non rispettando l’obbligo di precedenza derivante dal fatto che si trattava di una strada di montagna, con notevole pendenza, e che la vettura dello Z. procedeva in salita. Nonostante le evidenti incongruenze della c.t.u., la Corte d’appello, ripetendo l’errore del Tribunale, aveva rifiutato di disporre una nuova c.t.u., così come richiesto con l’atto di appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e dell’art. 150C.d.S..
Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, alla luce dei numerosi dubbi che emergevano dalla c.t.u. e del fatto che non era stato provato che il conducente del furgone avesse contenuto il mezzo entro la linea di mezzeria, avrebbe almeno dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità derivante dall’art. 2054 c.c..
3. I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).
Nella specie la Corte d’appello, sia pure con una motivazione imperniata pressoché esclusivamente sulle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ha rilevato che dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto e dalle foto della strada e dei veicoli coinvolti era da ritenere sussistente l’esclusiva responsabilità dello Z. nella determinazione del fatto dannoso. Ciò in quanto la manovra da lui tentata per evitare l’impatto era stata tardiva, mentre le velocità stimate dei due mezzi, unitamente alla collocazione dei danni ed alla posizione finale dei veicoli, induceva ad affermare che il furgone era rimasto il più possibile nella sua semicarreggiata; per cui il comportamento dell’appellante era stato tale da rendere irrilevante quello dell’appellato, costituendo causa esclusiva dell’incidente.
Si tratta, in modo palese, di valutazioni tipicamente di merito, non più discutibili in questa sede.
A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sostenere la necessità del rinnovo della c.t.u., come da richiesta fatta in appello, e dell’applicazione della presunzione di pari responsabilità. Si tratta, in definitiva, di censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l’apparenza della violazione di legge (secondo motivo), sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021