Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32023 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21036-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione UNITA’ DI DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1530/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata l’11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29/07/2020, il Ministero dell’interno -Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – Unità di Dublino ha proposto un motivo di ricorso per cassazione avverso il decreto emesso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 23-septies, pubblicato in data 11/06/2020, con cui il Tribunale di L’Aquila, accogliendo il ricorso (con istanza di sospensione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3-quater) depositato il 29/07/2019 dal cittadino pakistano M.S., aveva annullato il provvedimento emesso dall’Unità di Dublino in data 01/07/2019 ai sensi dell’art. 18.1.b Reg. (UE) 604/2013 (“regolamento Dublino III”), notificatogli il 24/07/2019 – che disponeva il suo trasferimento in Germania, in quanto Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale ivi preventivamente presentata – per decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 29, par. 2 Reg. (nel caso di specie decorrente dalla comunicazione, in data 05/08/2019, del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3-octies), scaduto il quale la competenza a decidete sulla domanda di protezione internazionale spetterebbe all’Italia.

1.1. All’uopo il Ministero ricorrente ha rappresentato che in data 22/10/2019 l’Unità di Dublino italiana aveva provveduto a comunicare alla Germania la sopravvenuta irreperibilità del cittadino pakistano, ai sensi dell’art. 29.2 Reg. 604/2013.

1.2. L’intimato non ha svolto difese.

1.3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 1 luglio 2021 ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

2. Con l’unico motivo proposto si lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 29.2 Reg. (UE) 604/2013 e l’omesso esame circa in fatto decisivo, per avere il tribunale di L’Aquila annullato il provvedimento di trasferimento del richiedente in Germania, per decorso del termine di sei mesi dal rigetto dell’istanza di sospensione, senza considerare che nel frattempo il richiedente si era reso di fatto irreperibile.

3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato solo in data 29/07/2020, nonostante il decreto impugnato risulti pubblicato in data 11/06/2020, senza che il ricorrente si sia peritato di indicare la data della sua comunicazione, non altrimenti rinvenibile in atti.

3.1. La notifica risulta quindi tardiva ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, il cui comma 3-septies dispone, tra l’altro, che “Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita”.

3.2. In proposito questa Corte ha invero chiarito che, “in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d’improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di tassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369 c.p.c., comma 2” (Cass. 14839/2020, 22324/2020).

3.2. Tale rilievo preliminare di tardività risulta assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità del motivo, per difetto di autosufficienza e novità delle questioni da esso veicolate.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 01 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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